[1. Quando il trattamento č effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento č l'entitā nel suo complesso o l'unitā od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalitā e sulle modalitā del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.]