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Articolo 304 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Azione di prevenzione

Dispositivo dell'art. 304 Codice dell'ambiente

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

  1. a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
  2. b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
  3. c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

Massime relative all'art. 304 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 20237/2017

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata. (Rigetta, Trib. Cassino, 15 aprile 2016).

Cass. pen. n. 12388/2017

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, ultima parte, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242, comma primo, del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti dai commi successivi del medesimo art. 242. (Rigetta, App. Milano, 29 aprile 2016). È sanzionato a norma dell'art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 il soggetto che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di dare immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, anche nel caso di autonomo intervento della polizia locale e dell'ARPA.

Cass. pen. n. 5757/2014

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante, e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione. (Rigetta, Trib. Firenze s.d. Pontassieve, 20 luglio 2012).

Cass. pen. n. 40856/2010

La complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore in caso di evento potenzialmente inquinante dall'articolo 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006 escludono che il predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti. La comunicazione non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

Corte cost. n. 235/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona. Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.

Cass. pen. n. 40191/2007

In tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 2 aprile 2007).

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