Corte costituzionale sentenza n. 235 del 23 luglio 2009

(8 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., la q.l.c. dell'art. 306, commi 1, 2 e 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale, in punto di determinazione delle misure di ripristino ambientale, prevede, in particolare, che l'operatore individui le possibili misure e le presenti per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (comma 1), il quale individua quali misure debbano essere attuate (comma 2), assicurando la partecipazione dei soggetti interessati (comma 5). Tale disciplina attribuisce allo Stato le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale e ciò non viola né l'art. 117 Cost., posto che in materia di danno ambientale non può esistere alcuna interferenza fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalenza della prima, né l'art. 118 Cost., perché la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale si giustifica con l'esigenza di assicurare il rispetto di criteri di uniformità ed unitarietà.

(massima n. 2)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 Cost., dal momento che la norma impugnata, secondo cui l'azione ministeriale si svolge, normalmente, in collaborazione con le Regioni, non è idonea a ledere le competenze di queste ultime. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 118 Cost., dal momento che in relazione a tali parametri non è stata svolta alcuna argomentazione da parte della ricorrente. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. La norma impugnata, secondo cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con quelli dell'economia e delle attività produttive, fissa i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale, non realizza una interferenza nelle attribuzioni legislative regionali. I rapporti tra la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e le competenze regionali su altre materie, sulle quali la disciplina statale ambientale può incidere, sono nel senso che la disciplina unitaria del bene ambiente prevale su quella regionale, rappresentando, per quest'ultima, un limite, salva la facoltà per le Regioni di dettare norme di tutela ambientale più elevate, nell'esercizio di competenze loro proprie. Pertanto, lo Stato detta, in questo ambito, una disciplina inderogabile in peius, che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola. Nel giudizio di legittimità costituzionale dì numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.

(massima n. 3)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 300 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., posto che la ricorrente non illustra, se non in termini del tutto generici, in che modo la definizione, più ampia o più ristretta, di danno ambientale possa incidere direttamente sulla propria sfera di competenze.

(massima n. 4)

In base alla disciplina del Codice dell'ambiente, è pacifico, da un lato, che il risarcimento per equivalente patrimoniale è dovuto allo Stato (le relative somme sono versate in entrata del bilancio dello Stato e confluiscono in un apposito fondo di rotazione istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) e, dall'altro lato, che le Regioni hanno diritto, oltre che di agire in giudizio in qualità di soggetti danneggiati nei beni di loro proprietà dal fatto produttivo di danno ambientale (art. 313, comma 7), anche di ricorrere al giudice amministrativo per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte dell'amministrazione statale, delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale (art. 310, comma 1). Quanto, invece, alla legittimazione delle Regioni e degli enti locali a proporre l'azione risarcitoria per danno ambientale, va osservato che l'art. 311 del D.Lgs. n. 152/2006, nel regolare in termini di alternatività il rapporto fra i due strumenti (amministrativo e giurisdizionale) con i quali l'amministrazione statale può reagire al danno ambientale, non riconosce tale legittimazione, ma neppure la esclude in modo esplicito.

(massima n. 5)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona. Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.

(massima n. 6)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona.

(massima n. 7)

Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 309, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost. Infatti la norma censurata è inidonea a ledere le competenze regionali.

(massima n. 8)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 312 e 313 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. Le norme disciplinano la procedura dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale. Non solo, non è rinvenibile, in materia di danno ambientale, alcuna interferenza fra competenze legislative statali e regionali, ma la scelta di attribuire all'amministrazione statale il potere di adottare tale ordinanza si giustifica con l'esigenza di assicurare che siano rispettati criteri di uniformità e unitarietà. Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.

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