Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20237 del 16 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, č integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento č obbligato ad effettuare alle autoritā indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata. (Rigetta, Trib. Cassino, 15 aprile 2016).

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