1. (1)Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116.