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Articolo 255 ter Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Abbandono di rifiuti pericolosi

Dispositivo dell'art. 255 ter Codice dell'ambiente

1. (1)Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

  1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  2. 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  3. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  4. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116.

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