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Articolo 259 bis Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Aggravante dell'attivitą di impresa

Dispositivo dell'art. 259 bis Codice dell'ambiente

1. (1)Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256 bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116.

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