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Articolo 257 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Bonifica dei siti

Dispositivo dell'art. 257 Codice dell'ambiente

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Massime relative all'art. 257 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 17813/2018

In tema di bonifica dei siti inquinati, per escludere la responsabilità dal reato di cui all'art. 257 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione positivamente disciplinata dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità, oggettiva o soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero causa di inesigibilità della condotta del ricorrente le difficoltà economiche del consorzio di gestione di una discarica, di cui il predetto era amministratore). Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 si configura anche nel caso di omessa adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242 cit. Decreto.

Cass. pen. n. 20237/2017

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata. (Rigetta, Trib. Cassino, 15 aprile 2016).

Cass. pen. n. 12388/2017

È sanzionato a norma dell'art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 il soggetto che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di dare immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, anche nel caso di autonomo intervento della polizia locale e dell'ARPA. In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, ultima parte, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242, comma primo, del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti dai commi successivi del medesimo art. 242. (Rigetta, App. Milano, 29 aprile 2016).

Cass. pen. n. 29627/2016

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica, ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell'amministratore subentrante, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 21 marzo 2014). In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, può sussistere la responsabilità dell'amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest'ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l'omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 21 marzo 2014).

Cass. pen. n. 39816/2016

Il sequestro preventivo è finalizzato ad impedire la commissione di reati o la prosecuzione dell'attività criminosa e, in costanza della misura, la parte interessata può procedere alla bonifica del sito, previa autorizzazione dell'A.G. sicché legittimamente può essere negata la revoca del sequestro richiesta per predisporre la dovuta bonifica prevista dagli artt. 257 e 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

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