Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17813 del 15 novembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati č configurabile non solo nel caso in cui il soggetto obbligato non vi provveda in conformitā al progetto approvato dall'autoritā competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche in quello in cui impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione, non attuando il piano di caratterizzazione necessario per la predisposizione del piano di bonifica. (Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 31 marzo 2017). Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 si configura anche nel caso di omessa adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242 cit. Decreto.

(massima n. 2)

In tema di bonifica dei siti inquinati, per escludere la responsabilitā dal reato di cui all'art. 257 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, č necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione positivamente disciplinata dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilitā della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilitā, oggettiva o soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero causa di inesigibilitā della condotta del ricorrente le difficoltā economiche del consorzio di gestione di una discarica, di cui il predetto era amministratore). Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 si configura anche nel caso di omessa adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242 cit. Decreto.

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