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Articolo 187 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Dispositivo dell'art. 187 Codice dell'ambiente

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

  1. a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
  2. b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
  3. c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. (1)

Note

(1) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).

Massime relative all'art. 187 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 4976/2018

La miscelazione dei rifiuti può essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.

Corte cost. n. 75/2017

Le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006, ossia quelle fra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quelle fra rifiuti non pericolosi, devono comunque essere autorizzate dalle autorità competenti. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 187 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La norma, liberalizzando le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità (elencate nell'Allegato I alla Parte IV del Codice dell'ambiente) e quella fra rifiuti non pericolosi, si pone in contrasto con l'art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, ai sensi della quale esistono miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23). L'accoglimento - per violazione degli artt. 117, commi primo e terzo, e 118, primo comma, Cost. - della questione di legittimità dell'art. 49 della legge n. 221 del 2015 consente l'assorbimento delle altre questioni proposte dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, commi secondo e terzo, Cost. (quest'ultimo in relazione alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro). È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, aggiuntivo del comma 3-bis nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che, liberalizzando le miscelazioni di rifiuti non vietate dal comma 1 dello stesso art. 187, sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. La disposizione impugnata dalla Regione Lombardia si pone in contrasto con l'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/98/CE, secondo cui le miscelazioni di rifiuti non vietate sono comunque soggette ad autorizzazione, in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti. La violazione della norma comunitaria determina anche la lesione indiretta sia della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute - il cui pacifico collegamento con la disciplina ambientale e, in particolare, con quella dei rifiuti rende parzialmente inapplicabile, nel caso in esame, la disciplina adottata dalla Regione ricorrente al fine di regolare le miscelazioni dei rifiuti - sia dell'autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alla Regione, cui inerisce la funzione autorizzatoria regionale in materia di trattamento dei rifiuti. In base alla giurisprudenza costituzionale, alla direttiva 2008/98/CE e al Codice dell'ambiente, risulta pacifico il collegamento tra la disciplina ambientale - in particolare quella dei rifiuti - e la tutela della salute, affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti (punto 43 del preambolo e art. 18, par. 2, lett. b), della direttiva; art. 187, comma 2, del Codice dell'ambiente). Alla funzione autorizzatoria delle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti deve riconoscersi rango costituzionale, giacché l'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce alle Regioni tale funzione, applica il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., specificamente ribadito per la materia ambientale dall'art. 3-quinquies, comma 3, del Codice dell'ambiente. Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Reg. Lombardia avverso l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 187 del codice dell'ambiente, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali risulta sufficientemente motivata, poiché la Regione argomenta la ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche competenze legislative e amministrative di rango costituzionale, affermando che essa comprime il potere regionale di fissare livelli di tutela ambientale più elevati di quelli statali, impedendo il pieno esercizio delle competenze regionali in materia di "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, terzo comma, Cost.), e che lede le funzioni amministrative regionali (art. 118 Cost.), escludendo la possibilità per le Regioni di sottoporre ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. È incostituzionale l'art. 49 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06, nella parte in cui sottrae all'autorizzazione e alle prescrizioni ad essa connesse la miscelazione di rifiuti con uguali caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi.

Cass. pen. n. 16462/2017

L'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. A questi fini la miscelazione va definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non esiste uno specifico codice identificativo.

Cass. pen. n. 37099/2013

Il concetto di miscelazione applicabile al divieto di cui all'art. 187, D.Lgs. n. 152/2006 non è integrato dal semplice deposito o stoccaggio indifferenziato di rifiuti pericolosi oppure pericolosi e non pericolosi che, tuttavia, rimangano fisicamente e chimicamente separati.

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