Corte costituzionale sentenza n. 75 del 12 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006, ossia quelle fra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quelle fra rifiuti non pericolosi, devono comunque essere autorizzate dalle autorità competenti. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 187 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La norma, liberalizzando le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità (elencate nell'Allegato I alla Parte IV del Codice dell'ambiente) e quella fra rifiuti non pericolosi, si pone in contrasto con l'art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, ai sensi della quale esistono miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23). L'accoglimento - per violazione degli artt. 117, commi primo e terzo, e 118, primo comma, Cost. - della questione di legittimità dell'art. 49 della legge n. 221 del 2015 consente l'assorbimento delle altre questioni proposte dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, commi secondo e terzo, Cost. (quest'ultimo in relazione alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro). È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, aggiuntivo del comma 3-bis nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che, liberalizzando le miscelazioni di rifiuti non vietate dal comma 1 dello stesso art. 187, sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. La disposizione impugnata dalla Regione Lombardia si pone in contrasto con l'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/98/CE, secondo cui le miscelazioni di rifiuti non vietate sono comunque soggette ad autorizzazione, in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti. La violazione della norma comunitaria determina anche la lesione indiretta sia della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute - il cui pacifico collegamento con la disciplina ambientale e, in particolare, con quella dei rifiuti rende parzialmente inapplicabile, nel caso in esame, la disciplina adottata dalla Regione ricorrente al fine di regolare le miscelazioni dei rifiuti - sia dell'autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alla Regione, cui inerisce la funzione autorizzatoria regionale in materia di trattamento dei rifiuti. In base alla giurisprudenza costituzionale, alla direttiva 2008/98/CE e al Codice dell'ambiente, risulta pacifico il collegamento tra la disciplina ambientale - in particolare quella dei rifiuti - e la tutela della salute, affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti (punto 43 del preambolo e art. 18, par. 2, lett. b), della direttiva; art. 187, comma 2, del Codice dell'ambiente). Alla funzione autorizzatoria delle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti deve riconoscersi rango costituzionale, giacché l'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce alle Regioni tale funzione, applica il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., specificamente ribadito per la materia ambientale dall'art. 3-quinquies, comma 3, del Codice dell'ambiente. Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Reg. Lombardia avverso l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 187 del codice dell'ambiente, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali risulta sufficientemente motivata, poiché la Regione argomenta la ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche competenze legislative e amministrative di rango costituzionale, affermando che essa comprime il potere regionale di fissare livelli di tutela ambientale più elevati di quelli statali, impedendo il pieno esercizio delle competenze regionali in materia di "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, terzo comma, Cost.), e che lede le funzioni amministrative regionali (art. 118 Cost.), escludendo la possibilità per le Regioni di sottoporre ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. È incostituzionale l'art. 49 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06, nella parte in cui sottrae all'autorizzazione e alle prescrizioni ad essa connesse la miscelazione di rifiuti con uguali caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi.

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