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Articolo 177 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Campo di applicazione e finalitą

Dispositivo dell'art. 177 Codice dell'ambiente

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione(1).

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

  1. a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  2. b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  3. c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Massime relative all'art. 177 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 1845/2009

Considerato che la giurisdizione esclusiva derivante dall'attribuzione data dall'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 e convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", concerne unicamente "tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti"; considerato che nella nozione di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 177 e sgg. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" non comprendono gli strumenti di provvista di risorse umane e materiali, consequenzialmente nel caso di specie va ritenuto il difetto della giurisdizione amministrativa esclusiva.

Cass. pen. n. 37559/2008

Il terzo comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2003 pone a carico del gestore di una discarica una serie di obblighi precisi che lo configurano come principale responsabile dell'ammissione dei rifiuti, in quanto spetta al gestore il potere-dovere di controllare la caratterizzazione del rifiuto effettuata dal produttore che lo conferisce. In particolare, il gestore deve controllare la documentazione relativa al rifiuto, verificare la conformitą ai criteri di identificazione, effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuto conferito, prima e dopo lo scarico, e verificare la conformitą delle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione, di effettuare le verifiche analitiche della conformitą del rifiuto ai criteri di ammissibilitą. Le numerose proroghe che hanno interessato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, riguardano solamente la disciplina delle condizioni e dei limiti di accettabilitą previsti dalia Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, e successive modificazioni, in materia di stoccaggio definitivo dei rifiuti. Questa disciplina continua ad applicarsi alle discariche nuove di seconda categoria tipo A sino al 31 dicembre 2006, ai sensi dei commi 2 e 6 del ripetuto art. 17; mentre si applica sino al 31 dicembre 2008 per le discariche nuove di prima categoria, di seconda categoria, tipo B e tipo C, e di terza categoria, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Cass. pen. n. 21676/2007

Le carogne, cioč i corpi morti di animali, sono escluse dalla disciplina generale dei rifiuti solo se e in quanto sono regolate da normative diverse: in particolare, solo in quanto sono oggetto della disciplina sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508/1992 e poi dal Regolamento n. 1774/2002. Le stesse carogne, tuttavia, se e in quanto configurano rifiuti di origine animale, rientrano nuovamente nella disciplina generale sui rifiuti, qualora esulino dalla suddetta normativa sanitaria e veterinaria, che ne disciplina la eliminazione o, in casi limitati di basso rischio, la riutilizzazione per scopi delimitati. In tema di gestione dei rifiuti, l'attivitą di smaltimento di scarti animali configura il reato di attivitą di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. n. 152/2006 č esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508 del 1992 e, successivamente, dal Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 152/2006 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge", prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).

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