Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4976 del 18 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La miscelazione dei rifiuti può essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.

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