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Articolo 184 bis Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sottoprodotto

Dispositivo dell'art. 184 bis Codice dell'ambiente

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. [Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.] (1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Massime relative all'art. 184 bis Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 11452/2018

Il fresato bituminoso proveniente dall'asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito.

Cass. pen. n. 4952/2018

In tema di gestione dei rifiuti, costituisce rifiuto e non sottoprodotto, la sansa di oliva disoleata non utilizzata direttamente dal produttore, ma soggetta a trasformazione preliminare al fine dell'utilizzo quale combustibile.

Cass. pen. n. 39400/2018

In tema di sottoprodotti, il materiale plastico non può rientrare in questa categoria allorché non si verta in fattispecie di utilizzo diretto del residuo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (nella specie, il materiale plastico doveva essere sottoposto ad un trattamento per trasformarlo in materiale tessile - pile - con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali).

Cass. pen. n. 24865/2018

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento, trattandosi di materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. (Dichiara inammissibile, Trib. Lagonegro, 13 luglio 2017).

Cass. pen. n. 41674/2018

Il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all'interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione ha come scopo ultimo ed evidente l'eliminazione di tali materiali ed è, di conseguenza, univocamente indicativo della volontà di disfarsene, configurando un'attività di "lagunaggio" che l'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 colloca tra le operazioni di smaltimento di rifiuti.

Cass. pen. n. 8848/2018

Non è invocabile la categoria del "sottoprodotto" in relazione ai materiali derivanti da attività di demolizione non potendo la stessa essere definita un "processo di produzione" come indicato dall'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006: infatti, per essere qualificati come sottoprodotto, i materiali devono "trarre origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione", dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali, mentre l'attività di mera demolizione di manufatti non è finalizzata alla produzione di alcunché.

Cass. pen. n. 28137/2017

In tema di sanzioni amministrative sui rifiuti, ai fini della qualificazione del letame agricolo come sottoprodotto, escluso dal novero di essi, il soggetto detentore ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni del riutilizzo, allegando quanto meno i dati dai quali possa desumersi che è in grado di riutilizzare il letame, nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 156 del 2008.

Cass. pen. n. 56066/2017

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal D.M. 25 febbraio 2016, nella parte in cui sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, costituente il c.d. digestato, al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Dichiara inammissibile, Trib. Alessandria, 25 ottobre 2016).

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