Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24865 del 8 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento, trattandosi di materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. (Dichiara inammissibile, Trib. Lagonegro, 13 luglio 2017).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.