Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39400 del 30 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sottoprodotti, il materiale plastico non può rientrare in questa categoria allorché non si verta in fattispecie di utilizzo diretto del residuo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (nella specie, il materiale plastico doveva essere sottoposto ad un trattamento per trasformarlo in materiale tessile - pile - con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali).

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