Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11452 del 6 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fresato bituminoso proveniente dall'asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito.

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