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Articolo 99 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deferimento all'adunanza plenaria

Dispositivo dell'art. 99 Codice del processo amministrativo

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

Spiegazione dell'art. 99 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare il deferimento all’Adunanza Plenaria, che è l’organo cui è attribuita la funzione nomofilattica nel campo del diritto amministrativo. La Plenaria, pertanto, ha un ruolo analogo a quello rivestito dalle Sezioni Unite per il diritto civile.
In particolare, l’assegnazione del ricorso al Supremo Consesso amministrativo può avvenire con un’ordinanza emanata o d’ufficio o su richiesta di parte in caso di
  1. contrasti giurisprudenziali attuali o potenziali sul punto di diritto oggetto della lite: in tal caso il deferimento può – trattandosi di una rimessione facoltativa - essere disposto dalla Sezione cui è assegnato il ricorso oppure, limitatamente ai contrasti attuali, dal Presidente del Consiglio di Stato;
  2. mancata condivisione di un principio di diritto espresso dalla Plenaria: in tal caso il deferimento deve – trattandosi invece di una rimessione obbligatoria - essere disposto dalla Sezione cui è assegnato il ricorso. Da tale ipotesi di deferimento obbligatorio si trae il principio del carattere indirettamente “vincolante” delle statuizioni dell’Adunanza Plenaria e l’importanza del ruolo nomofilattico di quest’ultima nell’ordinamento, che da questo punto di vista si avvicina dunque a quelli di Common Law;
  3. particolare importanza della questione di massima da decidere: in tal caso il deferimento è però consentito – in via facoltativa - solo al Presidente del Consiglio di Stato.
Una volta investita della questione, l'Adunanza Plenaria può alternativamente
  • restituire gli atti alla sezione, se ne ravvisa l'opportunità;
  • decidere l'intera controversia;
  • enunciare il principio di diritto e restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente;
  • dichiarare irricevibile/inammissibile/improcedibile/estinto il ricorso ma enunciare comunque il principio di diritto nell’interesse della legge: la norma precisa però che, in tali casi, la pronuncia della Plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.
Al riguardo, va chiarito che di regola il principio di diritto espresso dalla Adunanza Plenaria ha efficacia nel giudizio in corso. Eccezionalmente, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la Plenaria possa escludere la retroattività della propria decisione, prevedendo che essa si applichi solo in futuro, secondo il meccanismo del c.d. prospective overruling.
I presupposti per l’operare di quest’ultimo, nello specifico, sono tre:
  1. che il nuovo orientamento della Plenaria incida su una regola del processo;
  2. che esso sia in contrasto con altro indirizzo consolidato considerato diritto vivente;
  3. che vi sia una potenziale lesione al diritto di azione o difesa derivante dall’eventuale applicazione del nuovo orientamento.

Massime relative all'art. 99 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 6858/2018

L'Adunanza Plenaria può stabilire che la propria decisione produca effetti unicamente pro futuro, escludendone la retroattività mediante il ricorso al c.d. prospective overruling. Per configurare il prospective overruling è necessaria la concomitante presenza dei seguenti tre presupposti: 1) l'esegesi deve incidere su una regola del processo; 2) l'esegesi deve essere imprevedibile ovvero seguire ad altra consolidata nel tempo tale da considerarsi diritto vivente e quindi da indurre un ragionevole affidamento; 3) l'innovazione comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa. (Riforma Tar Molise, n. 117/2018). Le pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono in qualche modo vincolanti per le Sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato mentre non spiegano alcun effetto in via diretta ex art. 99 c.p.a. nei confronti dei Tar. Questi ultimi non sono obbligati a seguire i principi fissati dall'Adunanza Plenaria ma devono evitare difformità per incuriam rispetto agli stessi. (Riforma Tar Molise, n. 117/2018). L'art. 99, 3° comma, cod. proc. amm. non pone vincoli per il giudice di primo grado, che pertanto può motivatamente discostarsi dai principi di diritto enunciati dall'adunanza plenaria. La funzione nomofilattica dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata rafforzata dalle norme contenute nell'art 99 c.p.a., in particolare nei commi terzo e quinto, che si pongono in continuità con le disposizioni degli artt. 363 e 374 c.p.c. Tali disposizioni hanno certamente modificato il peso del precedente costituito dalla pronuncia della Adunanza Plenaria la quale, da particolarmente autorevole in quanto proveniente dal massimo consesso della giustizia amministrativa, è divenuta in qualche modo vincolante per le sezioni semplici dei Consiglio di Stato. Il vincolo del precedente espresso dall'Adunanza Plenaria non può ritenersi lesivo del principio di cui all'art. 101, comma 2, Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, poiché la Sezione del Consiglio di Stato, ove non condivida il principio espresso dalla Plenaria, non è tenuta a decidere in modo difforme dal proprio convincimento, dovendo invece interpellare la stessa Plenaria con ordinanza motivata. (Riforma Tar Molise, n. 117/2018).

Cons. Stato n. 8/2018

Compete all'Adunanza plenaria l'esame delle questioni rimesse dalla Sezione, senza tuttavia essere vincolata all'ordine di esame suggerito dall'ordinanza di rimessione, spettando alla stessa Adunanza Plenaria stabilire l'esatto ordine di soluzione delle questioni. Ove lo ritenga opportuno, l'Adunanza Plenaria può disporre, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., comma 1 ultimo periodo, che la controversia sia restituita alla Sezione, perché la stessa meglio chiarisca, ove ritenga di rimettere nuovamente gli atti all'Adunanza, il contenuto e la portata delle questioni rimesse. La disposizione di cui all'art. 41 c.p.a., nell'enunciare la regola in base alla quale ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è necessaria e sufficiente la notificazione dell'atto introduttivo esclusivamente all'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato, positivamente esclude che l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.

Cons. Stato n. 7/2018

È restituita alla Sezione, ai sensi dell'art. 99, c. 1, ultimo periodo, c.p.a. la decisione della questione - che era stata rimessa all'Adunanza plenaria - se spetti, in caso di affidamento diretto, senza gara, di un appalto, il risarcimento danni per equivalente derivante da perdita di chance ad una impresa concorrente che avrebbe potuto concorrere quale operatore del settore economico.

Cons. Stato n. 2122/2018

Sono rimesse all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, c. 1, c.p.a., anche al fine di prevenire contrasti di giurisprudenza, nonché di precisare la portata di alcuni arresti giurisprudenziali, le seguenti questioni: a) se alle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art. 105 c.p.a. debba attribuirsi portata tassativa ovvero natura di clausola generale suscettibile di essere riempita, nel contenuto, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale; a.1) nel primo caso, quali siano le ipotesi di annullamento con rinvio da intendersi come tassative; a.2) nel secondo caso, quali siano i criteri che devono guidare il giudice nell'attività di interpretazione dei fatti processuali, onde qualificarli come cause di annullamento con rinvio; b) se, alla luce della nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a., l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse debba (o possa) essere ricompresa nella categoria della lesione dei diritti della difesa, come perdita del (normativamente previsto) doppio grado di giudizio nel merito, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice; c) anche a prescindere da tale ultima soluzione, se ed entro quali limiti e secondo quali criteri possa riconoscersi al giudice di secondo grado il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, al fine di riqualificare il (formale) dispositivo di declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in un (sostanziale) accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dell'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.), intesa - questa - come elemento essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo; b.3) se dette ultime ipotesi costituiscano (o a quali condizioni possano costituire), rispettivamente, lesione dei diritti della difesa o ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 105, c. 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 2/2018

L'art. 99, 4° comma, c.p.a. deve essere interpretato nel senso di rimettere all'Adunanza plenaria la sola opzione fra l'integrale definizione della controversia e l'enunciazione di un principio di diritto, mentre non è predicabile l'ulteriore distinzione in principi di diritto di carattere astratto e principi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto. In effetti, se così non fosse la rimessione nomofilattica, di cui all'art. 99 c.p.a. rischierebbe di perdere la caratteristica di uno strumento volto ad una reductio ad unitatem e di divenire essa stessa potenziale fonte di interpretazioni variegate e divergenti, con nocumento del canone di certezza giuridica, cui mira l'istituto.

Ai principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99, 4° comma c.p.a. non può essere riconosciuta l'autorità della cosa giudicata. Infatti il vincolo del giudicato può formarsi unicamente sui capi delle sentenze dell'Adunanza plenaria che definiscono, sia pure parzialmente, una controversia mentre tale vincolo non può dirsi sussistente a fronte della sola enunciazione di principi di diritto la quale richiede, al contrario, un'ulteriore attività di contestualizzazione in relazione alle peculiarità della vicenda di causa che deve essere demandata alla Sezione remittente.

Cons. Stato n. 14/2011

Considerate le diverse conclusioni alle quali perviene la giurisprudenza del giudice amministrativo in ordine alla natura giuridica della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.), ed ora della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), e cioè atto privato ovvero atto provvedimentale, con le conseguenze che ne derivano per quanto attiene ai rimedi giudiziari esperibili dal terzo controinteressato, è necessario affidare all'Adunanza plenaria il compito di comporre il contrasto.

Cons. Stato n. 351/2011

Sia pure con la riserva del doveroso esame delle eccezioni di ammissibilità e di ricevibilità (il cui eventuale accoglimento comunque non precluderebbe la enunciazione dei principi di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 99, c.p.a.) si pongono nelle controversie in esame le seguenti questioni che hanno dato luogo o possono dar luogo a contrasti giurisprudenziali (art. 99, comma 1, c.p.a.), ovvero sulle quali ritiene il Collegio che vi siano ragionevoli argomenti per non condividere il principio di diritto già affermato dalla plenaria (art. 99, comma 3).

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