Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 8 del 18 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 41, com. 2, c.p.a., in caso d'impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell'interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente "...alla pubblica amministrazione cha ha emesso l'atto impugnato...".

(massima n. 2)

Compete all'Adunanza plenaria l'esame delle questioni rimesse dalla Sezione, senza tuttavia essere vincolata all'ordine di esame suggerito dall'ordinanza di rimessione, spettando alla stessa Adunanza Plenaria stabilire l'esatto ordine di soluzione delle questioni. Ove lo ritenga opportuno, l'Adunanza Plenaria può disporre, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., comma 1 ultimo periodo, che la controversia sia restituita alla Sezione, perché la stessa meglio chiarisca, ove ritenga di rimettere nuovamente gli atti all'Adunanza, il contenuto e la portata delle questioni rimesse. La disposizione di cui all'art. 41 c.p.a., nell'enunciare la regola in base alla quale ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è necessaria e sufficiente la notificazione dell'atto introduttivo esclusivamente all'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato, positivamente esclude che l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.

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