Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 2 del 23 febbraio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 99, 4° comma, c.p.a. deve essere interpretato nel senso di rimettere all'Adunanza plenaria la sola opzione fra l'integrale definizione della controversia e l'enunciazione di un principio di diritto, mentre non è predicabile l'ulteriore distinzione in principi di diritto di carattere astratto e principi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto. In effetti, se così non fosse la rimessione nomofilattica, di cui all'art. 99 c.p.a. rischierebbe di perdere la caratteristica di uno strumento volto ad una reductio ad unitatem e di divenire essa stessa potenziale fonte di interpretazioni variegate e divergenti, con nocumento del canone di certezza giuridica, cui mira l'istituto.

(massima n. 2)

Ai principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99, 4° comma c.p.a. non può essere riconosciuta l'autorità della cosa giudicata. Infatti il vincolo del giudicato può formarsi unicamente sui capi delle sentenze dell'Adunanza plenaria che definiscono, sia pure parzialmente, una controversia mentre tale vincolo non può dirsi sussistente a fronte della sola enunciazione di principi di diritto la quale richiede, al contrario, un'ulteriore attività di contestualizzazione in relazione alle peculiarità della vicenda di causa che deve essere demandata alla Sezione remittente.

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