Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 6858 del 3 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'Adunanza Plenaria può stabilire che la propria decisione produca effetti unicamente pro futuro, escludendone la retroattività mediante il ricorso al c.d. prospective overruling. Per configurare il prospective overruling è necessaria la concomitante presenza dei seguenti tre presupposti: 1) l'esegesi deve incidere su una regola del processo; 2) l'esegesi deve essere imprevedibile ovvero seguire ad altra consolidata nel tempo tale da considerarsi diritto vivente e quindi da indurre un ragionevole affidamento; 3) l'innovazione comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa. (Riforma Tar Molise, n. 117/2018). Le pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono in qualche modo vincolanti per le Sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato mentre non spiegano alcun effetto in via diretta ex art. 99 c.p.a. nei confronti dei Tar. Questi ultimi non sono obbligati a seguire i principi fissati dall'Adunanza Plenaria ma devono evitare difformità per incuriam rispetto agli stessi. (Riforma Tar Molise, n. 117/2018). L'art. 99, 3° comma, cod. proc. amm. non pone vincoli per il giudice di primo grado, che pertanto può motivatamente discostarsi dai principi di diritto enunciati dall'adunanza plenaria. La funzione nomofilattica dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata rafforzata dalle norme contenute nell'art 99 c.p.a., in particolare nei commi terzo e quinto, che si pongono in continuità con le disposizioni degli artt. 363 e 374 c.p.c. Tali disposizioni hanno certamente modificato il peso del precedente costituito dalla pronuncia della Adunanza Plenaria la quale, da particolarmente autorevole in quanto proveniente dal massimo consesso della giustizia amministrativa, è divenuta in qualche modo vincolante per le sezioni semplici dei Consiglio di Stato. Il vincolo del precedente espresso dall'Adunanza Plenaria non può ritenersi lesivo del principio di cui all'art. 101, comma 2, Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, poiché la Sezione del Consiglio di Stato, ove non condivida il principio espresso dalla Plenaria, non è tenuta a decidere in modo difforme dal proprio convincimento, dovendo invece interpellare la stessa Plenaria con ordinanza motivata. (Riforma Tar Molise, n. 117/2018).

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