Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 14 del 28 luglio 2011

(5 massime)

(massima n. 1)

Considerate le diverse conclusioni alle quali perviene la giurisprudenza del giudice amministrativo in ordine alla natura giuridica della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.), ed ora della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), e cioè atto privato ovvero atto provvedimentale, con le conseguenze che ne derivano per quanto attiene ai rimedi giudiziari esperibili dal terzo controinteressato, è necessario affidare all'Adunanza plenaria il compito di comporre il contrasto.

(massima n. 2)

L'ambito temporale di operatività della nuova disciplina sulla vigenza triennale delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, introdotta ex art. 3, co. 87, L. 244/2007, deve essere riferito alle solo graduatorie che risultino valide ed efficaci a partire dal momento di entrata in vigore della predetta norma. Pertanto, la normativa de qua è applicabile a tutte le procedure concorsuali valide, non rilevando la circostanza che la graduatoria sia stata realizzata nell'ambito di procedimenti iniziati, o anche semplicemente conclusi, prima dell'entrata in vigore della L. 244/2007.

(massima n. 3)

In tema di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ferma la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

(massima n. 4)

In tema di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, la previsione normativa generale dell'utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale. Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all'individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. Di conseguenza, non può sussistere alcun sospetto di illegittimità costituzionale delle discipline che hanno introdotto, e poi ampliato, l'istituto dello scorrimento, salvo il caso di norme singolari che prevedano termini irragionevoli di vigenza delle graduatorie, o stabiliscano rigidi divieti di indizione di nuovi concorsi.

(massima n. 5)

In tema di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta e incondizionata, in quanto sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.

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