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Articolo 96 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impugnazioni avverso la medesima sentenza

Dispositivo dell'art. 96 Codice del processo amministrativo

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 45.

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.

Spiegazione dell'art. 96 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’eventualità in cui sia proposte più impugnazioni avverso una stessa sentenza, richiamando gli artt. 333, 334 e 335 c.p.c., al cui esame è opportuno rinviare.

Per il processo amministrativo, infatti, il legislatore prevede che avverso una sentenza già impugnata possano essere proposte
  1. altre impugnazioni separate, le quali devono essere riunite in un solo processo, senza possibilità di una diversa scelta discrezionale del giudice;
  2. impugnazioni incidentali, le quali – come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa – devono essere proposte nello stesso processo dalla parte soccombente parziale cui è stato notificato l’atto di impugnazione.
La ratio sottesa a tali regole si rinviene non solo nel principio di economia processuale ma anche nel principio diunitarietà del giudizio di impugnazione, che impone la trattazione nel medesimo giudizio di tutte le questioni al fine di evitare un conflitto tra giudicati.

Circa le impugnazioni incidentali, poi, i commi terzo e quarto della norma in commento prevedono che se l'impugnazione incidentale
  • è proposta ai sensi dell'art. 333 c.p.c., essa può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione);
  • è proposta ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essa può riguardare anche capi autonomi della sentenza (tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia), deve essere proposta dalla parte entro 60 giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e deve essere depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 45.
In particolare, la giurisprudenza definisce le impugnazioni incidentali promosse contro lo stesso capo di sentenza impugnato con il gravame principali come “proprie/dipendenti” mentre quelle promosse contro capi diverse sono definite “improprie/autonome”.

Il legislatore chiarisce conclusivamente che tuttavia, in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre. Viene quindi comunque garantita alla parte impugnante l’effettività della tutela, che prevale sull’esigenza di evitare contrasti tra giudicati.

Massime relative all'art. 96 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 837/2019

In virtù del comma 4 dell'art. 96 D.Lgs. 104/2010, è possibile l'appello incidentale tardivo proposto ai sensi dell'art. 334 c.p.c. anche su capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal relativo appello principale. Si verifica la nullità degli atti successivi e della sentenza anche se il giudice e le altri parti non abbiano avuto conoscenza dell'evento morte dell'unico procuratore costituito (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.

Cons. Stato n. 4637/2018

Due ricorsi in appello, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti e trattati congiuntamente ex art. 96 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3128/2018

L'appello incidentale è un appello autonomo avente la medesima natura di quello principale atteso che l'appellante incidentale, parzialmente soccombente in primo grado, chiede la revisione dei capi o dei punti della sentenza che gli sono sfavorevoli, sicché il suo interesse ad impugnarla nasce da essa e non dall'appello principale.

Cons. Stato n. 3109/2018

L'obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli sussiste solo allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza laddove, per converso, la riunione dei giudizi connessi, oggettivamente e/o soggettivamente, rientra nel potere discrezionale dei giudice in funzione dell'economicità e speditezza dei giudizi ed al fine di prevenire la possibilità di un contrasto tra giudicati.

Cons. Stato n. 2217/2018

Il rispetto del principio di concentrazione delle impugnazioni limitatamente alla fattispecie delle impugnazioni avverso la medesima sentenza impone che dopo la prima impugnazione, le altre vadano proposte in via incidentale nel medesimo giudizio.

Cons. Stato n. 1840/2018

Nell'ambito di un giudizio amministrativo, con l'impugnazione incidentale di cui all'art. 96 del D.Lgs n. 104/2010 possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza.

Cons. Stato n. 5343/2017

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva anche contro capi autonomi della sentenza ed è quindi consentito l'appello incidentale autonomo raccordandone la notifica al termine di cui al comma 5 (sessanta giorni dalla notificazione dell'impugnazione principale); tale regola, è sempre stata applicabile al rito processuale amministrativo (Conferma della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sez. I, n. 432/2016).

Cons. Stato n. 2006/2011

Vanno riuniti i ricorsi giurisdizionali proposti avverso la medesima sentenza di primo grado.

Cons. Stato n. 1809/2011

Vanno riuniti e definiti con un'unica decisione anche gli appelli, sebbene rivolti avverso sentenze diverse, che comportino la soluzione di identiche questioni sollevate nei riguardi dei medesimi provvedimenti impugnati in primo grado.

Cons. Stato n. 1551/2011

La parte appellata e soccombente in primo grado deve proporre come impugnazione nelle forme dell’appello incidentale ritualmente notificato le censure avverso la sentenza di primo grado e non anche con memoria di costituzione.

È tardivo l'appello incidentale che sia depositato in violazione del termine di cui all'art. 96 c.p.a.

Cons. Stato n. 1423/2011

Nel processo amministrativo l'appello incidentale autonomo o improprio, proprio in quanto sostenuto da un interesse non dipendente dall'impugnativa principale, assume la veste formale del gravame incidentale al solo fine di realizzare il simultaneus processus, con la conseguenza che esso va proposto nei termini stabiliti per quello principale e, quindi, è assoggettato alla disciplina generale dettata dall'art. 28, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 del 1971 e dall'art. 327, c.p.c.

Cons. Stato n. 1166/2011

È ius receptum che, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., la parte che ha ricevuto la notificazione dell'appello proposto contro una sentenza ha l'onere di impugnarla in via incidentale se vuole evitare di incorrere nella decadenza nell'ipotesi di mancata riunione dei giudizi, ma ciò non preclude alla parte stessa di proporre un'impugnazione in forma autonoma. Infatti, il regime processuale dell'appello incidentale stabilito dall'art. 37, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, richiamato dall'art. 29, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (che impone la notificazione entro il termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell'appello principale), è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale proprio, cioè a quello sorretto da un interesse collegato da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all'appello principale. Vanno invece osservati gli ordinari termini dell'art. 28, comma 2, L. 6 dicembre 1971, n.1034 (sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado) nell'ipotesi di appello che, ancorché qualificato incidentale, sia diretto contro un capo autonomo della sentenza già appellata, ovvero a far valere un interesse autonomo. Ne deriva che nel caso in cui contro la stessa sentenza siano proposti un appello principale e uno incidentale non di controimpugnazione, ma tendente a far valere un interesse autonomo, l'appello incidentale è soggetto ai termini ordinari dell'impugnazione, previsti dagli artt. 28, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 327 c.p.c.

Cons. Stato n. 693/2011

L'appellato, ove intenda riprodurre nel giudizio di appello le eccezioni di inammissibilità del ricorso giurisdizionale di primo grado respinte dal Tar ha l'onere d'impugnare in via incidentale la sentenza del tribunale.

Cons. Stato n. 642/2011

All'appello incidentale improprio si applica il termine previsto per l'appello principale.

Cons. Stato n. 629/2011

L'appello incidentale c.d. proprio è un rimedio incidentale di carattere subordinato volto ad eliminare la soccombenza dell'appellato nei confronti dell'appellante, ponendosi quale strumento geneticamente subordinato rispetto alla proposizione del ricorso principale ed allo scopo di paralizzare l'azione ex adverso proposta, per l'ipotesi della sua ritenuta fondatezza in sede di gravame, secondo la logica della impugnazione condizionata; al contrario l'appello incidentale improprio si caratterizza per non essere rivolto avverso i medesimi capi della sentenza gravati attraverso l'appello principale, connotandosi piuttosto per una mancata autonomia tanto dei presupposti, tanto sotto il profilo funzionale.

L'appello incidentale autonomo, essendo sostenuto da un interesse che non dipende dall'impugnativa principale, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza ovvero entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'appello principale (trenta giorni nel rito speciale di cui all'art. 23 bis, L. n. 1034/1971), se questa sia antecedente alla data di notifica della sentenza di primo grado, sempre che sia rispettato il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze. Invero, il termine lungo per l'appello costituisce il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione, oltre che principale, anche incidentale autonoma, il quale opera indipendentemente dalla notificazione della pronuncia impugnata e, quindi, non è suscettibile di superamento, nemmeno quando, alla sua scadenza, non sia ancora maturato il termine breve dalla data di detta notificazione (fattispecie prima della entrata in vigore dell'art. 96 c.p.a.).

Cons. Stato n. 372/2011

Vanno dichiarate inammissibili le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanti al Tar per tardiva proposizione e per difetto di legittimazione attiva, ove proposte in semplice memoria e non con autonoma impugnazione incidentale dei capi di decisione che ne hanno dichiarato l'infondatezza.

Cons. Stato n. 8113/2010

Ai sensi dell'art. 96 del codice della giustizia amministrativa, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi in appello, intesi alla riforma della stessa sentenza del giudice di primo grado e portati alla medesima udienza di discussione, devono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

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