Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1166 del 24 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

È ius receptum che, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., la parte che ha ricevuto la notificazione dell'appello proposto contro una sentenza ha l'onere di impugnarla in via incidentale se vuole evitare di incorrere nella decadenza nell'ipotesi di mancata riunione dei giudizi, ma ciò non preclude alla parte stessa di proporre un'impugnazione in forma autonoma. Infatti, il regime processuale dell'appello incidentale stabilito dall'art. 37, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, richiamato dall'art. 29, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (che impone la notificazione entro il termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell'appello principale), è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale proprio, cioè a quello sorretto da un interesse collegato da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all'appello principale. Vanno invece osservati gli ordinari termini dell'art. 28, comma 2, L. 6 dicembre 1971, n.1034 (sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado) nell'ipotesi di appello che, ancorché qualificato incidentale, sia diretto contro un capo autonomo della sentenza già appellata, ovvero a far valere un interesse autonomo. Ne deriva che nel caso in cui contro la stessa sentenza siano proposti un appello principale e uno incidentale non di controimpugnazione, ma tendente a far valere un interesse autonomo, l'appello incidentale è soggetto ai termini ordinari dell'impugnazione, previsti dagli artt. 28, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 327 c.p.c.

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