Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1551 del 10 marzo 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

La parte appellata e soccombente in primo grado deve proporre come impugnazione nelle forme dell’appello incidentale ritualmente notificato le censure avverso la sentenza di primo grado e non anche con memoria di costituzione.

(massima n. 2)

Č tardivo l'appello incidentale che sia depositato in violazione del termine di cui all'art. 96 c.p.a.

(massima n. 3)

Il termine per proporre l'appello nel giudizio di ottemperanza, cosė come in materia di rito del silenzio, č quello ordinario (sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e sei mesi dalla pubblicazione della stessa), non potendosi applicare a tale atto la regola del dimezzamento dei termini di cui all'art. 87 c.p.a.

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