Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 693 del 28 gennaio 2011

(5 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del processo, affinché operi la pregiudiziale penale, con la conseguente esigenza di sospendere il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, è necessario che sussista un vincolo di consequenzialità tra le due controversie, per cui il giudizio penale oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere. Pertanto in assenza di un rapporto di consequenzialità logico-giuridica deve escludersi l'operatività dell'istituto.

(massima n. 2)

La sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di conseguenzialità, per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere.

(massima n. 3)

L'appellato, ove intenda riprodurre nel giudizio di appello le eccezioni di inammissibilità del ricorso giurisdizionale di primo grado respinte dal Tar ha l'onere d'impugnare in via incidentale la sentenza del tribunale.

(massima n. 4)

Qualora la sentenza non accolga in modo chiaro le eccezioni di tardività ed inammissibilità del ricorso originario, rigettandolo nel merito, sussiste comunque l'onere per la resistente di proporre appello incidentale sul punto.

(massima n. 5)

Ai sensi dell'art. 78, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e relativamente agli atti a carattere generale (quali gli strumenti urbanistici), l'amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la Pubblica amministrazione.

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