Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3109 del 24 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche con precipuo riguardo alla struttura dicotomica della conferenza di servizi decisoria ex art. 12 del D.lgs. 387 del 2007 č stato affermato che la sua struttura si articola in una determinazione conclusiva della conferenza ex art. 14 ter, comma 6 bis, legge 241 del 1990, costituente un atto endoprocedimentale, e il successivo provvedimento finale, il quale ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulla situazione degli interessati...i pareri adottati in seno alla Conferenza di servizi decisoria costituiscono atti a carattere endoprocedimentale, mentre l'atto conclusivo del procedimento č il provvedimento finale, a rilevanza esterna, con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva: provvedimento che non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento (in tal senso si veda Cons. St., V, 23 dicembre 2013, n. 6192).

(massima n. 2)

L'obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli sussiste solo allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza laddove, per converso, la riunione dei giudizi connessi, oggettivamente e/o soggettivamente, rientra nel potere discrezionale dei giudice in funzione dell'economicitā e speditezza dei giudizi ed al fine di prevenire la possibilitā di un contrasto tra giudicati.

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