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Articolo 91 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mezzi di impugnazione

Dispositivo dell'art. 91 Codice del processo amministrativo

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Spiegazione dell'art. 91 Codice del processo amministrativo

La norma in esame apre il Libro III relativo alle impugnazioni.
In generale, va precisato che per mezzo di impugnazione si intende quello strumento processuale attraverso il quale si provoca un controllo sulla validità e sulla giustizia delle sentenze.
L'espressione impugnazione è del tutto generica, ed in quanto tale può essere riferita sia alla fase di giudizio successiva alla prima (nella quale viene messo in discussione il provvedimento impugnato), sia all'atto introduttivo di questa fase.

Nello specifico, questa disposizione elenca i mezzi di impugnazione delle sentenze, che sono:
  1. l'appello, per l’esame approfondito del quale si rinvia all’art. 100 c.p.a. e ss.;
  2. la revocazione, per l’esame approfondito della quale si rinvia all’art. 106 c.p.a. e ss.;
  3. l'opposizione di terzo, per l’esame approfondito della quale si rinvia all’art. 108 c.p.a. e ss.;
  4. il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, per l’esame approfondito del quale si rinvia all’art. 110 c.p.a. e ss.;

I mezzi di impugnazione ora elencati, in particolare, si distinguono in
  • ordinarie (appello, revocazione ordinaria, ricorso in Cassazione), le quali sono impugnazioni che quando sono proposte impediscono alla sentenza di passare in giudicato aprendo una nuova fase del processo in corso;
  • straordinarie (revocazione straordinaria, opposizione di terzo), cioè proponibili anche avverso sentenze passate in giudicato con l’apertura di un nuovo processo.
Va segnalata sin d’ora l’analogia tra la disciplina amministrativistica e quella processualcivilistica. Esiste infatti, per il processo civile, una norma analoga a quella in commento, cioè l’art. 323 c.p.c., cui si rinvia.

E come già chiarito dalla giurisprudenza per il processo civile, anche per quello amministrativo vale il principio di tipicità e tassatività delle impugnazioni, per cui sono proponibili solo quelle elencate all’interno di questa disposizione. A questo proposito, va conclusivamente segnalato che non possono qualificarsi come mezzi di impugnazione il regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorso per ricusazione e la correzione materiale della sentenza.

Massime relative all'art. 91 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 6418/2018

Ai sensi degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 nell'ambito del giudizio di appello si farą esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.

Cons. Stato n. 6245/2018

In virtł del combinato disposto degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 il giudice di appello fa esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e gią proposte in primo grado senza tenere conto di motivi "nuovi" e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.

Cons. Stato n. 2028/2018

La soccombenza determina l'interesse ad impugnare e deve essere valutata, non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, e occorre tenere conto, in particolare, di quelle che siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione. La soccombenza si deve considerare in senso pratico, ossia in relazione ad un pregiudizio concreto ed attuale, e non gią teorico. Violano il principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali, le censure sviluppate nelle memorie successivamente depositate, in quanto intempestive.

Cass. civ. n. 9688/2013

In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall'art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell'art. 119, non č applicabile al ricorso per Cassazione di cui all'art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 27/12/2011).

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