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Articolo 124 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Tutela in forma specifica e per equivalente

Dispositivo dell'art. 124 Codice del processo amministrativo

1. (0) L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile.

Note

(0) Articolo sostituito dall'art. 209, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

Spiegazione dell'art. 124 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la tutela in forma specifica e per equivalente riconosciuta al ricorrente nel caso in cui sia accertata una grave violazione nell’aggiudicazione di un contratto pubblico.
In particolare:
  • la tutela in forma specifica consiste, come segnala attenta dottrina, nell’eliminazione degli effetti materiale dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo con la sostanziale soddisfazione del bene della vita. Concretamente, quindi, consiste nell’aggiudicazione del contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso a norma degli articoli precedenti, nella riammissione del concorrente escluso alla procedura oppure nella riedizione della gara stessa;
  • la tutela per equivalente consiste invece nel risarcimento del danno subito e provato. L’onere della prova è dunque a carico della parte interessata.
La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Massime relative all'art. 124 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1257/2019

In materia di gare di appalto è da escludere che il risarcimento dei danni sia subordinato al riconoscimento di una colpa, comprovata o presunta, nell'emanazione di atti illegittimi da parte della stazione appaltante, ovvero al difetto di alcuna causa di esonero di responsabilità.

Cons. Stato n. 3402/2018

Il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. In particolare, la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela ed al comportamento complessivo consente di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, sia di carattere processuale che amministrativo.

Cons. Stato n. 1032/2018

La dichiarazione di inefficacia del contratto può considerarsi implicita in quella con cui il giudice di prime cure dispone il subentro nel rapporto, costituendo la prima necessario presupposto del secondo, come si ricava dall'art. 124 c.p.a.

Cons. Stato n. 118/2018

In materia di responsabilità civile, in particolare in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., nel cui paradigma è inquadrabile la responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimità provvedimentale, la c.d. teoria della causalità alternativa ipotetica ha rilievo solo in relazione agli illeciti omissivi. In relazione a questa categoria occorre infatti stabilire se l'evento dannoso non si sarebbe verificato se il preteso responsabile avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli. (Nel caso di specie un rapporto di causa ad effetto tra l'affidamento senza gara a T.l. e la perdita della chance di aggiudicazione dello stesso vantata da F. nell'eventuale procedura di gara, quale operatore economico del medesimo settore, appare ravvisabile sulla base del fatto che l'illegittimità del primo - ormai non più controvertibile - ha impedito all'originaria ricorrente di concorrere per lo stesso sulla base dei moduli dell'evidenza pubblica). La presenza di orientamenti contrastanti per la liquidazione del danno da lesione d'interesse legittimo da perdita di chance - derivato da illecito omissivo della P.A. in una pubblica selezione - legittima la remissione del tema all'Adunanza Plenaria, a fini nomofilattici, per determinare se, a fini risarcitori, basti la mera possibilità di aggiudicazione (c.d. teoria ontologica), ovvero occorra anche l'oggettiva prova dell'elevata probabilità di aggiudicazione e la concreta sussistenza d'un pregiudizio suscettibile di ponderazione economica, connesso alla maturata impossibilità di ottenere il bene della vita (c.d. teoria eziologica).

Cons. Stato n. 5546/2017

Deve essere rigettata una domanda risarcitoria relativa alla partecipazione a una gara d'appalto e riferita sia al lucro cessante (l'utile che la ditta avrebbe conseguito se si fosse aggiudicata i due lotti di gara in contestazione) che al danno emergente, senza fornire alcun criterio per la loro quantificazione. La domanda risarcitoria si pone, infatti, in contrasto con la regola generale espressa dall'art. 124 cod. proc. amm., secondo il quale il risarcimento del danno per equivalente da illegittima privazione dell'appalto deve essere "subito e provato" (comma 1). (conferma Tar Emilia-Romagna Bologna, sez. II, n. 126 del 2017).

Cons. Stato n. 3679/2017

Se è vero che anche nel processo amministrativo vale l'onere della prova (art. 64 c.p.a. e, con specifico riguardo alla materia dei contratti, art. 124, comma 1, del medesimo c.p.a.), il danno ingiusto sofferto dall'appellante sussiste nell'an stante l'evidente pregiudizio economico che un'impresa subisce dalla illegittima mancata aggiudicazione - alla quale, invece, avrebbe avuto diritto - della gara cui ha partecipato.

Cons. Stato n. 203/2011

Ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 124 c.p.a. e in conformità ai principi che regolano l'interesse a ricorrere, non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo che non risulti utile ai fini del conseguimento della tutela specifica e della tutela per equivalente.

Cass. civ. n. 7943/2008

Nell'ipotesi in cui, in accoglimento del ricorso proposto da un'impresa operante nel settore, sia stato accertato l'illegittima stipulazione di un contratto pubblico senza il previo esperimento di una gara pubblica, la parte ricorrente, ove l'Amministrazione debba indire una gara per la scelta del contraente, non ha diritto al risarcimento dei danni subiti per perdita di chance, in quanto, non essendo stato mai svolto un procedimento di gara, in capo alla ricorrente residua solo una mera aspettativa di fatto alla aggiudicazione, insuscettibile, prima ancora che di quantificazione, di una vera e propria tutela giuridica.

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