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Articolo 24 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procura alle liti

Dispositivo dell'art. 24 Codice del processo amministrativo

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Spiegazione dell'art. 24 Codice del processo amministrativo

La norma si occupa di disciplinare la procura alle liti, cioè l’atto che attribuisce al difensore il potere di comparire davanti al giudice e compiere gli atti del processo in nome della parte.
La norma di riferimento, anche per il processo amministrativo, è l’art. 83 c.p.c.
Occorre segnalare, tuttavia, che se nel processo civile la procura alle liti può essere generale (se la parte conferisce all’avvocato il potere di difesa in tutti i processi che andrà a proporre o che saranno contro di essa proposti) o speciale (se la parte conferisce all’avvocato il potere di difesa solo in un determinato giudizio) così non è anche nel processo amministrativo, nel quale la procura può essere solo speciale. L’art 40 lett. g c.p.a., infatti, prevede che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione della procura speciale, non ammettendo diverse tipologie di procura.
Per quanto riguarda le formalità della procura, essa può essere apposta in calce (o su foglio separato congiunto materialmente all’atto cui si riferisce e notificato unitamente ad esso) o a margine al ricorso.
Quanto ai contenuti della procura alle liti, il Consiglio di Stato nel 2018 ha chiarito che essa deve espressamente indicare le parti, l’oggetto del ricorso, l’autorità giudiziaria e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia.
Va, infine, precisato che la procura conferita ai sensi della norma in esame autorizza il difensore, per espressa previsione legislativa, anche a proporre
  • motivi aggiunti;
  • ricorso incidentale.
A tal proposito può evidenziarsi che mediante tale precisazione il legislatore ha respinto un minoritario orientamento giurisprudenziale per cui per la proposizione di motivi aggiunti nonché di ricorso incidentale era necessario che la parte rilasciasse una nuova procura speciale.

Massime relative all'art. 24 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 6134/2018

In ambito amministrativo la procura per agire e contraddire davanti al giudice, rilasciata dalla parte al difensore, si intende conferita, salvo che sia diversamente disposto, anche per proporre i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale.

Cons. Stato n. 4209/2018

L'opzione difensiva di impugnare provvedimenti sopravvenuti con un gravame integrativo riflette esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus, anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all'art. 24 e 111 della Costituzione.

Cons. Stato n. 4147/2015

La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa può essere fatta anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c., purché sia idoneo ad evidenziare inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e purché costituisca un atto anche latu sensu processuale.

Non è configurabile la nullità della procura alle liti nella ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione (da parte del difensore) della autografia della firma del conferente, purché la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all'atto medesimo; ciò in quanto deve ritenersi che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell'atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima.

Cons. Stato n. 2328/2015

I motivi aggiunti in appello devono riguardare "atti o provvedimenti amministrativi impugnati", e non possono essere desunti né da atti endoprocedimentali e/o di procedimenti collegati da cui possano scaturire vizi - in via di illegittimità derivata - degli atti già impugnati, né da documenti non solo conosciuti, in quanto prodotti dalle parti in giudizio, ma anche conoscibili, per il tramite dell'esercizio degli ordinari mezzi di prova che il codice riconosce alle parti, ed in specie, al ricorrente.

Cons. Stato n. 6149/2014

Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede, sul piano strettamente procedurale, che l'atto di intervento è proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale, deve contenere le generalità dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA; è notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 6704/2013).

Cons. Stato n. 5375/2013

L'art. 24 D.Lgs. 104/2010 (CPA) prevede che la procura rilasciata "per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti". Questa norma ha carattere generale, ed è valevole per il giudizio di primo grado, nel quale i motivi aggiunti possono anche comportare l'ampliamento dell'oggetto della controversia (si tratta dei c.d. motivi "nuovi"), essendo precipuamente finalizzata a dissipare i dubbi sorti in passato sulla proponibilità degli stessi anche in assenza di procura alle liti distinta rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo. A fortiori la stessa è applicabile ai motivi aggiunti proposti avverso la sentenza successivamente all'appello nei confronti del dispositivo, visto che quest'ultimo deve contenere un'espressa "riserva" dei primi (art. 119, comma 6, CPA, richiamato per il c.d. "rito appalti" dal comma 11 dell'art. 120 del medesimo CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, n. 167/2013).

Cons. Stato n. 3809/2013

La procura per il ricorso amministrativo deve avere, secondo l'art. 40, comma 1, lettera d), CPA (D.Lgs. n. 104/2010), il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa nella specifica fase del giudizio; secondo l'art. 24 dello stesso Codice, essa procura si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale (salvo diversa disposizione), mentre quella per la proposizione del ricorso in appello deve riportare, secondo l'art. 101, comma 1, CPA, l'indicazione della procura speciale, rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado. La norma è quindi chiaramente finalizzata alla acquisizione di una procura speciale rilasciata esplicitamente solo o anche per il giudizio di secondo grado (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 662/2012).

Cons. Stato n. 2446/2013

Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) prevede, sul piano strettamente procedurale, che: a) l'atto di intervento è proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale; b) l'atto deve contenere le generalità dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura (ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA); c) l'intervento è notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale; d) il deposito dell'atto di intervento è sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso. Ne deriva che la tardività del deposito non è sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), CPA (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, n. 712/2012).

Cons. Stato n. 58/2007

Nel processo amministrativo, la procura speciale conferita al difensore per la proposizione del ricorso giurisdizionale vale per tutti i successivi atti del processo, fra i quali la proposizione di motivi aggiunti, senza necessità di sottoscrizione del ricorrente o di rinnovo, da parte sua, della procura al medesimo difensore.

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