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Articolo 23 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Difesa personale delle parti

Dispositivo dell'art. 23 Codice del processo amministrativo

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Spiegazione dell'art. 23 Codice del processo amministrativo

La norma in esame elenca le eccezioni ammesse dall’ordinamento all’obbligo della difesa tecnica innanzi al TAR, sancito dall’art. 22 c.p.a. I casi eccezionali in questione sono tassativi e, in particolare, consistono:
· nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa;
· nei giudizi in materia elettorale;
· nei giudizi relativi al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.
Va tuttavia chiarito sin d’ora che le eccezioni ora elencate valgono solo per il primo grado di giudizio, atteso che l’art. 95 c.p.a. esclude esplicitamente, al comma 6, la difesa personale nei giudizi di impugnazione. L’eventuale appello presentato al Consiglio di Stato dalla parte personalmente senza l’assistenza di un avvocato abilitato, pertanto, sarà oggetto di una declaratoria di inammissibilità, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa.

Massime relative all'art. 23 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2394/2017

L'art. 23 del c.p.a. (intitolato "difesa personale delle parti", secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa...") è applicabile solo al giudizio di primo grado; invece, detta norma non è applicabile al giudizio d'appello, per il quale è viceversa inderogabilmente necessaria l'assistenza del difensore, atteso che l'art. 95 c.p.a. (intitolato "parti del giudizio di impugnazione") stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1" precedente.

Cons. Stato n. 3682/2015

L'assistenza di un difensore, che nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato è obbligatoria anche per i ricorsi (elencati all'art. 23 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) per i quali, dinanzi al T.a.r., è ammessa la difesa in proprio, integra un presupposto processuale attinente alla corretta ed efficace proposizione dell'azione, con la conseguenza che il suo difetto implica l'inammissibilità del ricorso, in quanto privo di un requisito stabilito dalla legge per la valida introduzione del giudizio.

Cons. Stato n. 3178/2015

Anche per i ricorsi in materia di accesso agli atti vale la regola generale secondo cui i ricorsi nei confronti delle amministrazioni statali vanno notificati presso la sede dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933. Le previsioni normative che contemplano, come in materia di accesso, la possibilità delle parti possano stare in giudizio personalmente (art. 23 c.p.a.) e che l'amministrazione possa essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato (116, comma 3, c.p.a.), non autorizzano, difatti, la notificazione diretta del ricorso presso la sede dell'organo statale emanante anziché presso l'Avvocatura dello Stato in deroga all'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933. (Riforma Tar Umbria, n. 69/2015).

Cons. Stato n. 6015/2014

Costituiscono, nel processo amministrativo, eccezioni in senso proprio alla regola sul patrocinio obbligatorio, i casi di difesa personale della parte previsti dall'art. 23 D.Lgs. n. 104/2010, CPA (in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'unione Europea di circolare nel territorio degli Stati membri); tale eccezionale possibilità, però, è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione che si celebrano davanti al Consiglio di Stato dall'art. 95, co. 6, CPA.

Cons. Stato n. 81/2011

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 6, e 131, comma 2, c.p.a., nel processo di appello avente ad oggetto le operazioni elettorali di comuni, province e regioni è inammissibile la costituzione in giudizio avvenuta senza il patrocinio di avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che è ammessa la difesa personale delle parti nei processi in materia elettorale soltanto nel giudizio di primo grado.

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Maria P. chiede
martedì 06/03/2018 - Lombardia
“Buongiorno,con riferimento al Dlgs n.104 del 2010,l'art 23 espone che la parti possono stare in giudizio personalmente.Qualora il soggetto che vuole presentare il ricorso al Tar contro il diniego all'accesso od il silenzio-diniego,fosse invalido,può essere rappresentato da un famigliare con procura speciale o in tal caso non ha altra scelta che ricorrere ad un legale?.Molte grazie.”
Consulenza legale i 13/03/2018
Per dirimere la questione è innanzitutto doveroso precisare che non esiste una giurisprudenza o una dottrina che si sia occupata dell'art. 23 D.Lgs. 104/2010.

A parere di chi scrive, tale lacuna è da ascriversi semplicemente al fatto che probabilmente la possibilità di farsi assistere da persona di fiducia viene data per scontata.
Ad ogni modo, un appiglio normativo o giurisprudenziale va comunque fornito.

L'art. 82 prevede a tal proposito la possibilità che davanti al Giudice di Pace le parti possano stare in giudizio personalmente nelle cause in cui il valore non ecceda Euro 1.100,00 e, negli altri casi, il Giudice può comunque autorizzarne la difesa personale in giudizio in considerazione del valore e dell'entità della causa.

Orbene, con riferimento a tale norma, la Cassazione, con sent. n. 8026/2006 ha stabilito che: “Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto”.

Tale principio può sicuramente traslarsi anche nel processo amministrativo.

Invero, la norma di cui al quesito, è ispirata da un favor nei confronti delle parti e questo perchè le materie in cui è prevista la difesa personale, come l'accesso e la trasparenza amministrativa, sono da considerarsi campi in cui vengono in gioco diritti soggettivi di fondamentale importanza.

Questo unitamente alla constatazione che trattasi di materie in cui le parti non devono fornire un grande apporto dal punto di vista tecnico-procedurale, dato che per il Giudice spesso si tratterà solamente di valutare i presupposti nomativi ai fini dell'ostensione dei documenti.

La ragione predominante è comunque consentire un risparmio di spesa (il compenso professionale dell'avvocato) alle parti, onde non scoraggiare il ricorso alle tutele previste per l'accesso ai documenti amministrativi e per le altre materie indicate.

A parere di chi scrive, pertanto, non vi sono ragioni per negare la validità di una procura speciale conferita ad una persona di fiducia al fine di presenziare al giudizio e poter esporre le proprie ragioni.