Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4147 del 7 settembre 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa può essere fatta anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c., purché sia idoneo ad evidenziare inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e purché costituisca un atto anche latu sensu processuale.

(massima n. 2)

Non è configurabile la nullità della procura alle liti nella ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione (da parte del difensore) della autografia della firma del conferente, purché la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all'atto medesimo; ciò in quanto deve ritenersi che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell'atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima.

(massima n. 3)

In materia di espropriazione per pubblica utilità, sia pur con specifico riferimento ai giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi ovvero a quello per ottenere il risarcimento del danno da opposizione acquisitiva, il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale o il Sindaco, che pure hanno emesso il decreto di espropriazione e quello di occupazione d'urgenza, sono estranei a quei giudizi, tali Autorità non essendo identificabili con l'espropriante, né la relativa attività potendo essere riferibile, in base ad un rapporto di immedesimazione organica, alla P.A. di appartenenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.