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Articolo 40 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto del ricorso

Dispositivo dell'art. 40 Codice del processo amministrativo

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

  1. a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
  2. b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
  3. c) l'esposizione sommaria dei fatti;
  4. d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
  5. e) l'indicazione dei mezzi di prova;
  6. f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
  7. g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

Spiegazione dell'art. 40 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare il contenuto del ricorso.
Nell’atto introduttivo del processo amministrativo, infatti, devono essere indicati in modo distinto alcuni elementi:
  1. i dati identificativi dei soggetti del giudizio, quali, in primo luogo, il ricorrente e il suo avvocato. Tali dati dovrebbero pertanto comprendere il nome e cognome, il domicilio o la residenza e il codice fiscale per le persone fisiche e il nome del rappresentante legale e la sede con riferimento alle persone giuridiche. Per quanto riguarda il difensore, è opportuna altresì l’indicazione di un recapito fax. Anche i dati identificativi degli eventuali controinteressati dovrebbero, per la tesi prevalente, essere indicati nel ricorso, nonostante un passato orientamento giurisprudenziale ritenesse sufficiente la mera notificazione del ricorso a tali soggetti. Quanto alla parte intimata, infine, deve essere indicata nel ricorso la Pubblica Amministrazione nel suo complesso nonché l’organo munito di rappresentanza legale. Non è necessario, invece, indicare espressamente nell’atto introduttivo anche la difesa erariale presso cui l’intimata è domiciliata;
  2. l’oggetto della domanda, con specificazione del provvedimento o dell’atto impugnato (o comunque del comportamento omissivo della PA da cui deriva la lesione) e della data in cui questo è stato notificato, comunicato o comunque conosciuto dal ricorrente: tale specificazione è preordinata alla verifica circa la tempestività o la tardività del ricorso e all’emissione di una eventuale pronuncia in rito di irricevibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il riferimento operato dal legislatore, indistintamente, alla data della notifica del provvedimento o a quella della sopravvenuta conoscenza del provvedimento lesivo da parte del ricorrente appare volto ad attuare il principio di effettività della tutela, garantendo al soggetto leso da un provvedimento la possibilità di agire in giudizio per tutelare la propria situazione giuridica;
  3. l’esposizione dei fatti, che deve essere sommaria. Ciò significa che il ricorrente dovrà rifarsi al criterio della sintesi ma senza cadere nel vizio di genericità. La qualificazione dei fatti sotto il profilo giuridico, invece, non è necessaria stante l’operare del principio iura novit curia;
  4. i motivi specifici su cui si fonda il ricorso: sul punto si può sottolineare come da tale previsione emerga chiaramente l’importanza della motivazione di ogni provvedimento amministrativo. Se l’atto non fosse motivato e se, dunque, il privato non fosse messo nelle condizioni di conoscere l’iter logico giuridico che ha portato l’Amministrazione all’emanazione di un determinato provvedimento, egli non sarebbe in grado di formulare motivi specifici. Il comma secondo precisa che i motivi di ricorso viziati da genericità sono da considerarsi inammissibili;
  5. l’indicazione dei mezzi di prova;
  6. l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice, perché anche per il processo amministrativo vale il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.;
  7. la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore, con indicazione altresì della procura speciale.
Tale ultimo requisito, a norma dell’art. 44 c.p.a., è richiesto a pena di nullità.
In caso di mancanza degli altri requisiti ora elencati, invece, dovrà valutarsi l’atto nel suo complesso: se tale analisi conduce a identificare comunque chiaramente l’oggetto della domanda nonché le parti coinvolte allora il ricorso può considerarsi valido. Nel caso in cui sussista una assoluta incertezza circa tali elementi, invece, il ricorso deve considerarsi nullo.

Massime relative all'art. 40 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4755/2019

La posizione di contro interessato nel processo amministrativo presuppone una contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione e l'esistenza in capo allo stesso di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria.

Cons. Stato n. 4491/2019

Il ricorso amministrativo è inammissibile, per genericità nella formulazione delle censure proposte, laddove non vengano indicate tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste.

Cons. Stato n. 4156/2019

Il ricorso amministrativo di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010 che non consenta di individuare l'oggetto della domanda è inammissibile attesa la mancata chiarezza sull'oggetto sul quale il giudicante si dovrebbe pronunciare.

Cons. Stato n. 3849/2019

Il ricorso giurisdizionale in sede amministrativa presuppone la sussistenza dell'interesse ad agire ai fini della sua trattabilità nel merito, ovvero della decisione sulla spettanza o no del bene della vita che con il ricorso stesso si reclama.

Cons. Stato n. 3708/2019

Nell'ambito di un procedimento amministrativo l'interesse a ricorrere rappresenta una condizione dell'azione che deve persistere per tutta la durata del giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione.

Cons. Stato n. 6285/2013

L'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo va assimilata alla citazione nel giudizio civile, ed è quindi caratterizzata dalla provocatio ad iudicium così che l'atto introduttivo del giudizio con cui il soggetto chiede tutela è l'atto determinante e qualificante l'ulteriore sviluppo del giudizio e rispetto a tale atto devono essere apprestate e modulate le difese delle parti evocate in giudizio entro i termini fissati dalle norme processuali pena la decadenza; pertanto, la notifica del ricorso introduttivo vale a fissare il momento delle scelte utili alla tutela della situazione giuridica tanto per il ricorrente che per tutte le altre parti, rilevando quale invito ad apprestare le proprie difese e implicando la cristallizzazione del thema decidendum con riguardo non solo agli atti con lo stesso aggrediti ma anche in relazione agli atti successivi della procedura e impone anche ai contraddittori lo stesso comportamento processuale, con la conseguenza che: a) l'azione volta a paralizzare l'azione principale va fatta valere nei termini decorrenti dal ricorso principale, tenendo presente che l'interesse del controinteressato a reagire con ricorso incidentale a detta impugnazione per negare la sussistenza di quel titolo, nasce per effetto della scelta difensiva operata dal ricorrente principale con la notifica del ricorso che, come detto, vale a fissare ineluttabilmente il momento delle scelte utili alla tutela della situazione giuridica anche per il controinteressato; b) il ricorso incidentale che assume un contenuto complesso ma innestato sulla matrice comune della "difesa attiva" risente, pena l'abuso dello strumento processuale a discapito delle altre parti, delle preclusioni che gravano sul ricorrente principale; c) non è consentito al contraddittore di rinviare a momento successivo - graduandole sul futuro ed eventuale comportamento processuale del ricorrente principale - difese che trovano causa e ragione nelle censure contenute nel ricorso introduttivo, pena la decadenza dalla possibilità stessa di giovarsene.

Il principio desumibile dal codice del processo in base al quale il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi dedotti dal ricorrente il cui accoglimento sia idoneo ad arricchire il contenuto del giudicato ed il correlativo vincolo conformativo al riesercizio del potere conformativo, non consente tuttavia di superare preclusioni di ordine processuale; pertanto, le regole dell'assorbimento non permettono di esaminare censure relative a documenti o fasi della procedura di evidenza pubblica che non possono trovare ingresso nel giudizio, atteso che l'accertata illegittimità della procedura di gara d'appalto essendosi svolta in seduta segreta la verifica dell'integrità e della documentazione inserita nei plichi contenuti nella busta destinata all'offerta tecnica, preclude la possibilità di esaminare a qualsivoglia fine documenti travolti dalla declaratoria di illegittimità e dall'annullamento della procedura.

Cons. Stato n. 5451/2013

In tema di legittimazione ad agire, se per interesse collettivo si intende l'interesse diffuso comune a tutti i soggetti facenti parte della collettività (e dall'Ente rappresentati), ne consegue che: a) tale interesse non costituisce posizione soggettiva dei singoli, ma sorge quale posizione sostanziale direttamente e solo in capo all'Ente esponenziale; b) esso, soggettivizzandosi in capo all'Ente in parola, costituisce posizione propria (e solo) di questo, con la precisazione che l'interesse collettivo è una "derivazione" dell'interesse diffuso per sua natura adespota, non già una "superfetazione" o una "posizione parallela" di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività; pertanto, in questo contesto, sul piano della tutela giurisdizionale, l'Ente collettivo può agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri.

In tema di legittimazione ad agire l'Ente esponenziale, oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche, è titolare: a) sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall'ente sia da ciascun singolo componente (ed in questo senso l'interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse «superindividuale»); b) sia posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell'Ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell'interesse altrimenti diffuso ed adespota; pertanto, mentre nel primo caso, la tutela giurisdizionale può essere attivata sia dall'Ente esponenziale, sia dal singolo componente della categoria, nel secondo caso la tutela giurisdizionale è azionabile solo dall'Ente esponenziale, quale unico titolare della posizione giuridica lesa.

Cons. Stato n. 1643/2008

L'identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non già con formalistico riferimento all'epigrafe del ricorso, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile (nella specie, la volontà del ricorrente di impugnare, unitamente al provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria di concorso, tutti gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice, è stata ritenuta chiaramente desumibile dall'esposizione del fatto e soprattutto dai motivi di ricorso prospettati in primo grado, stante la loro specifica attinenza alle scelte operate dalla commissione stessa in relazione ai titoli valutabili ed all'attribuzione del relativo punteggio).

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