Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 6015 del 5 dicembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel nuovo processo amministrativo, non costituisce eccezione all'obbligo del patrocinio, la possibilità (riconosciuta dall'art. 22, co. 3, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), di stare in giudizio senza il ministero del difensore, quando la parte o la persona che la rappresenta abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito; in questa ipotesi, infatti, non vi è esclusione di difesa tecnica venendo meno solo la necessità che la parte - che possiede la prescritta abilitazione e condizione professionale per difendere innanzi al giudice adito - debba necessariamente avvalersi di altro difensore.

(massima n. 2)

Costituiscono, nel processo amministrativo, eccezioni in senso proprio alla regola sul patrocinio obbligatorio, i casi di difesa personale della parte previsti dall'art. 23 D.Lgs. n. 104/2010, CPA (in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'unione Europea di circolare nel territorio degli Stati membri); tale eccezionale possibilità, però, è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione che si celebrano davanti al Consiglio di Stato dall'art. 95, co. 6, CPA.

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