Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3178 del 23 giugno 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche per i ricorsi in materia di accesso agli atti vale la regola generale secondo cui i ricorsi nei confronti delle amministrazioni statali vanno notificati presso la sede dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933. Le previsioni normative che contemplano, come in materia di accesso, la possibilità delle parti possano stare in giudizio personalmente (art. 23 c.p.a.) e che l'amministrazione possa essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato (116, comma 3, c.p.a.), non autorizzano, difatti, la notificazione diretta del ricorso presso la sede dell'organo statale emanante anziché presso l'Avvocatura dello Stato in deroga all'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933. (Riforma Tar Umbria, n. 69/2015).

(massima n. 2)

È inammissibile un ricorso avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti adottato da una Autorità statale (nella specie si trattava di un Istituto scolastico) che sia stato notificato direttamente presso la sede dell'Autorità stessa e non già presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; infatti, in mancanza di una norma che autorizzi la notificazione del ricorso in materia di accesso presso la sede dell'organo statale, il principio ricavabile dall'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933, sviluppo della regola fondamentale sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato di cui all'art. 1 del r. d. n. 1611/1933, al quale l'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. fa rinvio, non ammette eccezioni, neppure in materia di accesso, a nulla rilevando che in quest'ultima materia l'art. 23 del cod. proc. amm. ammette la difesa personale delle parti.

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