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Articolo 15 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rilievo dell'incompetenza

Dispositivo dell'art. 15 Codice del processo amministrativo

1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Spiegazione dell'art. 15 Codice del processo amministrativo

Con questa norma il legislatore – ricalcando sostanzialmente quanto disposto all’art. 9 per il difetto di giurisdizione – si occupa di sancire la rilevabilità anche d’ufficio, limitatamente al primo grado del giudizio, del difetto di competenza, che ricorre in caso di erronea determinazione del giudice in quanto non rispettosa dei criteri disciplinati agli articoli 13 e 14 c.p.a.
Va segnalata l’innovatività di tale previsione rispetto alla disciplina previgente: l’art. 31 della L. 1034 del 1971 prevedeva infatti in modo espresso la non rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza. Ciò dipende dal fatto che nel nuovo impianto normativo la competenza territoriale e funzionale del Giudice Amministrativo si configura come inderogabile.

Superato il primo grado, invece, la scorretta instaurazione del rapporto processuale a causa del difetto di competenza del giudice va specificamente dedotta dalla parte interessata avverso il capo della sentenza che ha statuito sulla giurisdizione in modo esplicito o implicito. Se invece il difetto di competenza non viene fatto valere come specifico motivo d’appello, allora, sul punto si forma il c.d. giudicato interno implicito.

Tanto chiarito in relazione alla rilevabilità d’ufficio, la norma si sofferma anche sulla possibilità delle parti di proporre l’eccezione di incompetenza. Essa, nello specifico, può essere proposta:
  • in fase cautelare;
  • entro il termine previsto per la costituzione in giudizio (60 giorni salvo i casi di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a.), in caso di mancanza di domanda cautelare.
In tali casi, il Presidente fissa la camera di consiglio per decidere immediatamente la questione di competenza: per tale c.d. udienza filtro si osserva quindi il procedimento camerale e il giudice decide con ordinanza, ordinariamente impugnabile.
Nel caso in cui vi fossero domande cautelari, l’ordinanza può avere contenuto misto, decidendo contestualmente sia le opportune cautele da adottare sia la questione di competenza. Qualora l’ordinanza decida sulla competenza trascurando le istanze cautelari, invece, secondo il comma quinto essa è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 16.

Il legislatore prevede altresì che il Giudice Amministrativo, nel caso in cui dichiari la propria incompetenza, debba indicare il giudice che ritiene competente: innanzi ad esso, la parte interessata può, entro trenta giorni dall’ordinanza che ha dichiarato l’incompetenza, riassumere il processo, per far sì che questo prosegua (c.d. translatio iudicii).
Tale parte, successivamente, non potrà proporre regolamento di competenza: il soggetto che riassume, infatti, si mostra acquiescente in ordine alla competenza del giudice ad quem.

Se anche il Giudice Amministrativo innanzi al quale la causa è riassunta si determina un conflitto negativo di competenza, sicchè egli dovrà proporre il d’ufficio regolamento di competenza.
In tal caso, tuttavia, il giudice indicato dal giudice originariamente adito, quand’anche non si reputasse munito di competenza, rimane competente a decidere sulla domanda cautelare presentata in pendenza di regolamento di competenza: l’ordinamento non ammette, infatti, che si creino vuoti di tutela per il soggetto ricorrente che rischia un pregiudizio grave e irreparabile.
Nel caso in cui l’ordinanza che regola la competenza dichiari poi competente un altro giudice, i provvedimenti cautelari perderanno efficacia entro trenta giorni dalla stessa.

Massime relative all'art. 15 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2439/2017

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), se il Giudice inizialmente adito declina con ordinanza la propria competenza territoriale in favore di altro Giudice, la causa continua dinanzi al Giudice indicato come competente se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al Giudice dichiarato competente (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1595/2016).

Cons. Stato n. 1554/2016

L'incompetenza funzionale, rilevabile d'ufficio e inderogabile, è deducibile anche con l'appello ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.a., a nulla rilevando che non sia stata eccepita in primo grado.

Cons. Stato n. 73/2016

Il divieto del c.d. ius novorum in appello, nel giudizio amministrativo, non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d'ufficio ma, fatti salvi gli effetti del giudicato interno sulla statuizione recata sul punto dalla sentenza di primo grado e lo speciale regime delle questioni di giurisdizione e competenza (ex artt. 9 e 15 D.Lgs. n. 104/2010, CPA), consente la delibazione per la prima volta in appello (tra l'altro) delle eccezioni di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso per carenza di una condizione dell'azione quale l'interesse a ricorrere.

Cons. Stato n. 4625/2015

La tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d'ufficio in grado di appello, a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm., rispettivamente per la questione di giurisdizione e per la questione di competenza.

Corte cost. n. 182/2014

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, l'eventuale accoglimento della questione prospettata dal rimettente porterebbe a consentire alla parte di adire un giudice incompetente, ossia individuato in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza, e di ottenere da questi una pronuncia cautelare; è evidente che sarebbe proprio tale opzione processuale a determinare la lesione, tra gli altri, dei principi enunciati dagli artt. 24 e 111 Cost.

Cons. Stato n. 2083/2014

L'erronea indicazione del tribunale amministrativo regionale, ritenuto competente dalla parte che ha sollevata la relativa eccezione è causa d'inammissibilità del regolamento di competenza proposto, non potendo il Consiglio di Stato investito della questione spingersi fino ad attribuire la competenza ad un Tar diverso da quello indicato dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, potendo solo accogliere o respingere l'istanza di regolamento.

Cons. Stato n. 11/2013

Non è consentito al Consiglio di Stato pronunciarsi in grado d'appello su una misura cautelare disposta dal giudice che sia stato riconosciuto incompetente.

Cons. Stato n. 3891/2008

Non è possibile, o ammissibile, un'analisi sulla reale natura di controinteressati dei diversi soggetti, sia per dedurne che l'istanza di regolamento debba essere notificata a soggetti diversi da quelli evocati in giudizio ma in possesso della reale qualità di controinteressati, sia per escludere che debba essere notificata ad alcuno dei soggetti concretamente evocati in giudizio, in quanto privi della qualità reale di controinteressati.

La possibilità di integrare successivamente il contraddittorio, prevista per il ricorso giurisdizionale amministrativo dall'art. 21 comma 1, della L. n. 1034 del 1971, non è data anche per l'istanza di regolamento di competenza la quale deve essere notificata a pena di inammissibilità a tutte le "parti in causa".

Cons. Stato n. 2556/2001

L'art. 31 comma 3 L. Tar impone che il ricorso per regolamento di competenza venga notificato a tutte le "parti in causa" e si riferisce a tutte le parti evocate in giudizio anche se non costituite, o, comunque, presenti nel giudizio perché spontaneamente costituitesi fino al momento della costituzione del soggetto che propone l'istanza di regolamento, con esclusione, quindi, di tutti i possibili controinteressati ai quali l'atto introduttivo del giudizio non sia stato ancora notificato e di tutti i possibili interventori non ancora costituitisi.

Cons. Stato n. 14/2000

Il Consiglio di Stato, in caso di reiezione dell'istanza di regolamento di competenza, deve condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese relative a tale fase del giudizio mentre, in caso di accoglimento dell'istanza, può disporre sia nel senso della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese medesime, sia, ove ne ricorrano i presupposti, alla loro compensazione.

Cons. Stato n. 2/1997

In sede di decisione sul regolamento di competenza il Consiglio di Stato può soltanto accogliere o respingere l'istanza di regolamento di competenza, ma non può attribuire la competenza ad un tribunale amministrativo regionale diverso da quello indicato dal soggetto che ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito.

Cons. Stato n. 15/1985

È inammissibile il regolamento preventivo di competenza che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, non sia stato notificato "a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito", intesa questa espressione come riferentesi alle sole parti evocate in giudizio (parti in causa quindi nel senso di parti evocate in giudizio anche se in esso non ancora costituite) o comunque in esso presenti perché spontaneamente costituitesi, fino al momento della costituzione di chi propone l'istanza.

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