Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 14 del 1 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Consiglio di Stato, in caso di reiezione dell'istanza di regolamento di competenza, deve condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese relative a tale fase del giudizio mentre, in caso di accoglimento dell'istanza, può disporre sia nel senso della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese medesime, sia, ove ne ricorrano i presupposti, alla loro compensazione.

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