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Articolo 14 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Competenza funzionale inderogabile

Dispositivo dell'art. 14 Codice del processo amministrativo

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

Spiegazione dell'art. 14 Codice del processo amministrativo

La norma individua dei casi particolari di competenza c.d. funzionale: si tratta di un peculiare criterio inderogabile di determinazione della competenza che valorizza, a prescindere dal dato territoriale, la particolare materia oggetto della controversia, spesso implicante questioni di una certa delicatezza o estremamente tecniche.
Nello specifico, nel caso in cui la tematica sottesa al giudizio sia materia delicata, la ratio perseguita dal legislatore è quella di far sì che tutte le controversie a riguardo vengano affrontate e decise uniformemente dalla medesima giurisprudenza amministrativa; nel caso invece in cui la materia sia connotata da un forte tecnicismo, l’individuazione di un giudice speciale tende a garantire un’adeguata preparazione e specializzazione dei magistrati giudicanti.
In entrambi i casi, comunque, appare ragionevole la compressione del c.d. principio di prossimità territoriale.

In particolare, la norma in esame individua tre casi di competenza funzionale:
  1. competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma (co.1), per le controversie indicate all’art.135 c.p.a.: si tratta, nello specifico, di controversie che afferiscono a materie caratterizzate da particolare delicatezza o complessità tecnica (es. controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari);
  2. competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano (co.2), per le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
  3. competenza funzionale del TAR (co. 3) per i giudizi di ottemperanza (da svolgersi innanzi allo stesso Giudice Amministrativo che ha emesso la sentenza che si vuole far eseguire oppure innanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il G.O. che ha emesso il provvedimento) e per i giudizi da svolgersi con rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.
Va segnalato che l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2013 è intervenuta chiarire che in caso di concorrenza tra la competenza territoriale di un Giudice Amministrativo e quella funzionale di un altro deve optarsi per l’attribuzione della controversia al giudice funzionalmente competente. Per il Supremo Consesso amministrativo, infatti, la norma di cui all’art. 14 c.p.a. è speciale rispetto a quella generale prevista al precedente art. 13 c.p.a.

Massime relative all'art. 14 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1697/2019

Per effetto delle regole speciali per il processo amministrativo di cui all'art. 14 delle norme di attuazione al D.Lgs. n. 104/2010 del processo amministrativo, l'istanza di gratuito patrocinio va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria, di carattere amministrativo e non giudiziale; nei casi in cui la decisione sopravviene prima che l'apposita Commissione abbia avuto modo di pronunciarsi, la liquidazione delle spese a carico dello Stato può anche essere adottata con separata decreto successivo alla decisione del ricorso. Conseguentemente, l'omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado non costituisce dunque causa di annullamento della sentenza.

Cons. Stato n. 138/2016

Pur dovendosi interpretare restrittivamente gli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), trattandosi di norme eccezionali derogatorie dell'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali regionali, esse vi ricomprendono le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei ciclo rifiuti qualora siano connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 870/2014).

Cons. Stato n. 3849/2015

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), sono espressamente devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio (tra le altre) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 925/2014).

Cons. Stato n. 5782/2014

La competenza funzionale inderogabile attribuita al Tar Lombardia, sede di Milano, sugli atti emessi dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, esercita vis attractiva in caso di connessione con l'impugnativa anche di provvedimenti di altro Ente o organo. Nel caso di concorrenza tra la competenza funzionale di un Tar e la competenza territoriale di altro Tar prevale la competenza funzionale ai fini dello spostamento della competenza per connessione. Vanno però considerati solo gli effetti immediati e diretti dell'atto, non avendo rilievo invece gli effetti mediati e indiretti eventualmente derivanti dalla connessione con atti non oggetto di specifico gravame. L'attrazione della competenza al Tar milanese non può quindi riguardare anche procedimenti nei quali l'Autorità dell'energia elettrica e del gas sia coinvolta in modo assolutamente secondario rispetto all'autorità emanante, mentre a diversa conclusione si deve giungere quando essa sia coinvolta in modo comunque costitutivo. (Respinge il regolamento di competenza).

Corte cost. n. 261/2014

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità.

Cons. Stato n. 12/2014

Il principio generale del processo amministrativo secondo il quale il giudizio instaurato davanti ad un giudice incompetente prosegue avanti al giudice competente, dopo la declaratoria della propria incompetenza da parte di questi, ove sia riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni, non può trovare applicazione anche nel giudizio di appello, dovendosi arrestare di fronte alla regola generale secondo cui l'impugnazione dichiarata inammissibile, anche per difetto di competenza, comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata, tenendo presente che nel processo amministrativo le norme che individuano il giudice dell'appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale. (Nella specie, si trattava di un appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).

Corte cost. n. 237/2007

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, bis D.L. 30 novembre 2005 n. 245, conv., con modificazioni, in L. 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tar del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 125 cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei "consequenziali provvedimenti commissariali". La scelta del legislatore di accomunare gli atti indicati alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponde alla non irragionevole esigenza di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione.

Cons. Stato n. 1601/1998

La competenza attribuita dalla L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 25, al Tar, Lombardia, sezione Milano, in ordine alle controversie aventi ad oggetto procedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha natura funzionale con la conseguenza che essa attua in deroga ai criteri di competenza territoriale, anche la cognizione sugli atti presupposti contestualmente impugnati, ancorché emanati da organi centrali dello Stato.

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