Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 73 del 13 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto del c.d. ius novorum in appello, nel giudizio amministrativo, non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d'ufficio ma, fatti salvi gli effetti del giudicato interno sulla statuizione recata sul punto dalla sentenza di primo grado e lo speciale regime delle questioni di giurisdizione e competenza (ex artt. 9 e 15 D.Lgs. n. 104/2010, CPA), consente la delibazione per la prima volta in appello (tra l'altro) delle eccezioni di irricevibilitą o di inammissibilitą del ricorso per carenza di una condizione dell'azione quale l'interesse a ricorrere.

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