Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3891 del 4 agosto 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Non č possibile, o ammissibile, un'analisi sulla reale natura di controinteressati dei diversi soggetti, sia per dedurne che l'istanza di regolamento debba essere notificata a soggetti diversi da quelli evocati in giudizio ma in possesso della reale qualitą di controinteressati, sia per escludere che debba essere notificata ad alcuno dei soggetti concretamente evocati in giudizio, in quanto privi della qualitą reale di controinteressati.

(massima n. 2)

La possibilitą di integrare successivamente il contraddittorio, prevista per il ricorso giurisdizionale amministrativo dall'art. 21 comma 1, della L. n. 1034 del 1971, non č data anche per l'istanza di regolamento di competenza la quale deve essere notificata a pena di inammissibilitą a tutte le "parti in causa".

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