Corte costituzionale sentenza n. 182 del 23 giugno 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

Non č fondata la questione di legittimitā costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, l'eventuale accoglimento della questione prospettata dal rimettente porterebbe a consentire alla parte di adire un giudice incompetente, ossia individuato in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza, e di ottenere da questi una pronuncia cautelare; č evidente che sarebbe proprio tale opzione processuale a determinare la lesione, tra gli altri, dei principi enunciati dagli artt. 24 e 111 Cost.

(massima n. 2)

La delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 si qualifica espressamente come delega per il riassetto di un settore normativo e abilita il legislatore delegato a intervenire nella disciplina del processo amministrativo, entro i limiti del riordino della normativa vigente; in quanto funzionale a tale ricomposizione sistematica, la delega conferita dall'art. 44 comprendeva espressamente - nell'ambito dei poteri conferiti al legislatore delegato - l'individuazione dell'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti e, quindi, la devoluzione della cognizione in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 alla competenza funzionale del TAR Lazio, si fondano sull'espressa attribuzione al legislatore delegato del potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale.

(massima n. 3)

Non č fondata la questione di legittimitā costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost. - dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di scioglimento degli organi elettivi del Comune per infiltrazioni mafiose e della criminalitā organizzata. Infatti, la scelta legislativa di attribuire alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie relative ai provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 risulta coerente ed adeguata rispetto alla finalitā di assicurare tutela a fronte di atti dell'amministrazione centrale dello Stato, oltre che a quella di assicurare l'uniformitā della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio; il perseguimento di tali fini giustifica e legittima il regime processuale differenziato.

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