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Articolo 9 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 06/10/2023]

Difetto di giurisdizione

Dispositivo dell'art. 9 Codice del processo amministrativo

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Spiegazione dell'art. 9 Codice del processo amministrativo

Con questa norma il legislatore si occupa di sancire la rilevabilità anche d’ufficio, limitatamente al primo grado del giudizio, del difetto di giurisdizione, che ricorre in caso di erronea determinazione del giudice in quanto non rispettosa delle regole del riparto previste dalla legge (su cui si veda sub art.7 c.p.a.). A questi riguardi, autorevole dottrina (Scoca) evidenzia come nel nostro sistema giuridico le questioni di giurisdizione rappresentano “il modo in cui rileva nel processo il problema della sussistenza e della consistenza delle situazioni giuridiche soggettive vantate”.

Sul piano pratico, va ricordato che, nel caso in cui il Giudice Amministrativo rilevi d’ufficio il difetto di giurisdizione, egli dovrà – in ossequio al principio del contraddittorio – indicarlo alle parti in udienza ai sensi dell’art.73 co.3 c.p.a. e, se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, dovrà riservarsi e assegnare alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie.

Superato il primo grado, invece, la scorretta instaurazione del rapporto processuale a causa del difetto di giurisdizione del giudice va specificamente dedotta dalla parte interessata avverso il capo della sentenza che ha statuito sulla giurisdizione in modo esplicito o implicito. Da tale disposizione si trae – come rilevato Consiglio di Stato nel 2012 – che anche nel processo amministrativo è stato introdotto il c.d. principio del giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione, già consolidato in relazione al processo civile.

Massime relative all'art. 9 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3500/2019

La parte che abbia adito la giurisdizione amministrativa con l'atto introduttivo del giudizio non è legittimata a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010, nel primo grado di giudizio il difetto di giurisdizione è rilevabile ex officio mentre nei giudizi d'impugnazione la carenza della giurisdizione amministrativa è rilevabile solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo che abbia statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione. Tale regola processuale è di immediata applicazione e pertanto vale anche per un appello proposto anteriormente al Codice del processo amministrativo.

Cons. Stato n. 3438/2019

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 104/2010, nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. Ma è altresì vero che una volta che è stato sollevato il profilo della giurisdizione, gli effetti della relativa declinatoria, da parte del giudice di appello adito, sono rimessi all'apprezzamento di quest'ultimo, non potendo la parte circoscriverne la portata.

Cons. Stato n. 2697/2019

In ambito amministrativo il difetto di giurisdizione nei giudizi di appello deve essere dedotto con specifico motivo avverso il capo della sentenza che, implicitamente o esplicitamente, abbia statuito sul punto non essendo lo stesso rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 6281/2019

In tema di giurisdizione, la parte convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale (o, nel processo amministrativo, ricorso incidentale), rimasta non esaminata in quanto assorbita dal pieno rigetto nel merito della domanda principale, non è legittimata a proporre appello incidentale, eventualmente in via condizionata, contro il capo implicito della sentenza con cui il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione, in quanto tale parte, avendo a sua volta implicitamente invocato la giurisdizione del medesimo giudice spiegando domanda riconvenzionale, sul punto è risultata pienamente vittoriosa.

Cons. Stato n. 5551/2018

Il giudice amministrativo, in qualsiasi stato e grado di un giudizio, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrano le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito. Il c.d. giudicato implicito può eccezionalmente riguardare il solo tema del difetto di giurisdizione, in considerazione dell'unitarietà del c.d. "servizio giustizia". La regola del giudicato implicito di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010 non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione legislativa, a tutti i presupposti processuali.

Cons. Stato n. 6147/2011

L'art. 9 C.P.A. ha fatto venir meno la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in grado di appello, addossandone l'onere alla parte appellante, con apposito motivo di appello e sancendo, quindi, l'irrilevanza della semplice eccezione formulata in memoria. Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. Infatti, in difetto di un siffatto "specifico motivo", si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza.

L'art. 9, C.P.A. ha un duplice contenuto precettivo: per un verso, esclude che il giudice d'impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se nessuna parte l'abbia eccepito; per altro verso, pone in capo alle parti l'onere di far valere il difetto di giurisdizione mediante la proposizione di uno specifico motivo di gravame. Il primo di tali precetti opera sui processi in corso, immediatamente, secondo la regola propria delle norme processuali; il secondo precetto, involgendo attività processuale delle parti, soggiace alla regola "tempus regit actum". Da ciò consegue, che deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile un'eccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta senz'altro ritualmente proposta, risultando pacifico che, prima dell'entrata in vigore del Codice, l'eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria (nella specie è si è affermato che per gli appelli in corso alla data di entrata in vigore del codice, la regola dell'art. 9 C.P.A., non esclude che il motivo concernente il difetto di giurisdizione, già sollevato in primo grado, possa introdursi con memoria successiva alla proposizione dell'appello, senza che possa farsi questione di giudicato interno).

Cons. Stato n. 1537/2011

Ai sensi dell'art. 9, c.p.a., se in primo grado il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio, nei giudizi di impugnazione non è più rilevabile d'ufficio, ma deve formare oggetto di uno specifico motivo d'appello: anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. In ragione dei medesimi principi ispiratori di tale nuovo regime, l'eccezione di difetto di giurisdizione non pare più sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell'appello, disconosce e contesta la giurisdizione.

Cons. Stato n. 8925/2010

L'art. 9, c.p.a. ha un duplice contenuto precettivo. Da un lato, esclude che il giudice d'impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se nessuna parte l'abbia eccepito; dall'altro, pone in capo alle parti l'onere di far valere il difetto di giurisdizione mediante la proposizione di uno specifico motivo di gravame (sancendo, quindi, l'irrilevanza della semplice eccezioneformulata in memoria). I due contenuti precettivi hanno una diversa applicazione temporale; in base al principio tempus regit actum, invero deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile un'eccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta senz'altro ritualmente proposta, risultando pacifico, anche alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria 30 agosto 2005 n. 4 che prima dell'entrata in vigore del Codice l'eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria (come avvenuto appunto nel caso di specie). Diverso è il caso in cui l'eccezione di difetto di giurisdizione non risultasse in alcun modo proposta (neanche con semplice memoria): in questo caso, lo stesso principio tempus regit actum impedirebbe al giudice d'appello, anche con riferimento agli appelli proposti anteriormente al 16 settembre 2010, di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione.

Cass. civ. n. 6635/2006

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio.

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