Corte costituzionale sentenza n. 237 del 26 giugno 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, bis D.L. 30 novembre 2005 n. 245, conv., con modificazioni, in L. 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tar del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 125 cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei "consequenziali provvedimenti commissariali". La scelta del legislatore di accomunare gli atti indicati alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponde alla non irragionevole esigenza di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione.

(massima n. 2)

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 3, comma 2 quater, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, conv., con modificazioni, in L. 27 gennaio 2006, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 cost., in quanto estende l'applicabilità della nuova disciplina della competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali al Tar del Lazio, con sede in Roma. Il previsto meccanismo di "translatio iudicii", infatti, non rappresenta, né comporta un "grave ostacolo" all'esercizio del diritto di difesa, né determina la designazione del giudice compiuta a posteriori "in relazione ad una determinata controversia", mentre la previsione che l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tar del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso, ribadisce una regola già presente nel sistema e chiarisce che se, ordinariamente, il giudice abilitato a revocare o modificare il provvedimento cautelare è quello che lo ha adottato, nei casi oggetto dei giudizi "a quibus" - attesa la sopravvenuta declaratoria di incompetenza da parte dei tribunali inizialmente aditi - tale potestà decisoria non può che essere esercitata dal giudice divenuto successivamente competente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.