Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 12 del 22 aprile 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'appello avverso una sentenza pronunziata dal Tar Sicilia erroneamente proposto al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa è inammissibile. L'appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo la riassunzione dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa. Nel processo amministrativo le norme che individuano il giudice dell'appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale. Va dunque esclusa la possibilità di estendere le norme che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processo avanti al giudice competente. (Conferma Tar Catania, sez. II, n. 1531/2013). L'appello avverso una sentenza pronunziata dal Tar Sicilia erroneamente proposto al Consiglio di Stato, anziché al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, è inammissibile. La proposizione dell'appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo la riassunzione dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

(massima n. 2)

Il principio generale del processo amministrativo secondo il quale il giudizio instaurato davanti ad un giudice incompetente prosegue avanti al giudice competente, dopo la declaratoria della propria incompetenza da parte di questi, ove sia riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni, non può trovare applicazione anche nel giudizio di appello, dovendosi arrestare di fronte alla regola generale secondo cui l'impugnazione dichiarata inammissibile, anche per difetto di competenza, comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata, tenendo presente che nel processo amministrativo le norme che individuano il giudice dell'appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale. (Nella specie, si trattava di un appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).

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