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Articolo 135 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Dispositivo dell'art. 135 Codice del processo amministrativo

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

  1. a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  2. b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  3. c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;(1)(2)
  4. d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
  5. e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;(3)
  6. f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
  7. g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
  8. h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
  9. h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale(4);
  10. i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
  11. l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
  12. m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  13. n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
  14. o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE, dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale(5);
  15. p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
  16. q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  17. q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis);
  18. q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter);
  19. q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;(6)
  20. q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
  21. q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche(7).
  22. q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23(8).

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

Note

(1) Con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010".
(2) Con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia".
(3) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli [...] l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".
(4) Tale lettera è stata introdotta dall'art. 16, comma 1, del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.
(5) Tale lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.
(6) Con sentenza 11 - 13 giugno 2014, n. 174, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, lettera q-quater) "nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".
(7) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che "Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
(8) La lettera q-septies) è stata aggiunta dall'art. 22, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

Massime relative all'art. 135 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3099/2019

Le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza di cui all'art. consegue che l'art. 135, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 104/2010 non ricomprendono gli atti emessi da autorità non statali per l'ordinaria attività gestionale conseguente alla dichiarazione di emergenza.

Corte cost. n. 164/2018

È dichiarato inammissibile - per assenza del requisito soggettivo - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da (Omissis), nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, in relazione alle leggi e norme in materia elettorale (n. 270 del 2005, n. 52 del 2015, n. 165 del 2017; artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, nn. 1, 1 bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma, della legge n. 18 del 1979; 1, primo comma, 18 bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957; 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lett. a), primo periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993; 8, commi 1, lett. c), e 3, della legge n. 459 del 2001; 4, comma 2, lett. b), della legge n. 28 del 2000; nonché degli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e 135, comma 1, del codice del processo amministrativo), per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale, nonché del proprio "diritto elettorale attivo, attraverso il voto" e del proprio diritto elettorale "passivo, attraverso la candidatura", quali "espressioni del potere del popolo". È palese l'assenza del requisito soggettivo, essendo il conflitto proposto da un singolo cittadino, che si qualifica "Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale", e ciò a prescindere dall'altrettanto palese assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante.

Cons. Stato n. 138/2016

Pur dovendosi interpretare restrittivamente gli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), trattandosi di norme eccezionali derogatorie dell'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali regionali, esse vi ricomprendono le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei ciclo rifiuti qualora siano connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 870/2014).

Cons. Stato n. 3849/2015

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), sono espressamente devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio (tra le altre) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 925/2014).

Cons. Stato n. 2873/2015

Secondo l'art. 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) rientrano nella competenza funzionale del T.a.r. Lazio le controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese, o da ricomprendere, nella rete di trasmissione nazionale (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 1023/2014).

Corte cost. n. 261/2014

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alia declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.

Corte cost. n. 182/2014

La delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 si qualifica espressamente come delega per il riassetto di un settore normativo e abilita il legislatore delegato a intervenire nella disciplina del processo amministrativo, entro i limiti del riordino della normativa vigente; in quanto funzionale a tale ricomposizione sistematica, la delega conferita dall'art. 44 comprendeva espressamente - nell'ambito dei poteri conferiti al legislatore delegato - l'individuazione dell'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti e, quindi, la devoluzione della cognizione in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 alla competenza funzionale del TAR Lazio, si fondano sull'espressa attribuzione al legislatore delegato del potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost. - dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di scioglimento degli organi elettivi del Comune per infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. Infatti, la scelta legislativa di attribuire alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie relative ai provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 risulta coerente ed adeguata rispetto alla finalità di assicurare tutela a fronte di atti dell'amministrazione centrale dello Stato, oltre che a quella di assicurare l'uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio; il perseguimento di tali fini giustifica e legittima il regime processuale differenziato.

Cons. Stato n. 29/2012

L'art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo che, anche tramite il rinvio all'art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori si riferisce non solo ai provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione. Ne consegue che anche quando il provvedimento impugnato riguardi solo indirettamente la materia dei rigassificatori (nel caso di specie, adozione di proposta di piano paesaggistico per effetto della quale risulta vietata la costruzione di impianti entro determinati limiti dalla battigia) deve ritenersi sussistente la competenza funzionale del TAR Lazio.

Cons. Stato n. 23/2012

Nell'ipotesi in cui sia stato adottato un atto rientrante nella competenza territoriale del T.A.R. periferico e di un atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo, rientrante nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio, introdotta dall'art. 114 del d.lgs. 159/2011 (successivamente trasfuso nell'art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5) del d.lgs. 195/2011), prevale la competenza funzionale del T.A.R. Lazio con conseguente inapplicabilità delle regole di spostamento per ragioni di connessione, in quanto nell'ordinamento processuale amministrativo la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, prevista per specifiche ipotesi, si fonda sulla particolare natura dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull'esigenza di favorire fin dal primo grado l'omogeneità della giurisprudenza.

Cons. Stato n. 3251/2012

Non sussiste la competenza inderogabile del TAR Lazio nelle controversie concernenti l'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica atteso che costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto alla "gestione" in senso stretto. Infatti, l'art. 135 del c.p.a., il quale devolve alla competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie relative alla fase di gestione dei servizi di cui trattasi, deve essere interpretato in senso letterale e restrittivo in quanto norma eccezionale in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Cass. civ. n. 7103/2011

La devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie relative agli atti del gestore del servizio pubblico di trasporto dell'energia elettrica, funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalità di esercizio, già configurabile in base all'art. 33, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, stante il richiamo ai servizi di pubblica utilità di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, è stata poi espressamente prevista dall'art. 1, comma 552, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di Impianti di generazione di energia elettrica di cui al D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, conv., con modificazioni, nella L. 9 aprile 2002, n. 55, successivamente confermata dall'art. 41, L. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui prevedeva la competenza esclusiva del Tar del Lazio per le controversie afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale ed, infine, ribadita dell'art. 133, comma 1, lett. o, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che all'art. 4, comma 1 n. 43 dell'allegato 4 ha abrogato il citato art. 41), con riferimento a tutte le controversie, anche risarcitorie, concernenti atti e procedimenti della p.a. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale.

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