Corte costituzionale sentenza n. 261 del 20 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità.

(massima n. 2)

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alia declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.

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