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Articolo 113 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Giudice dell'ottemperanza

Dispositivo dell'art. 113 Codice del processo amministrativo

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

Spiegazione dell'art. 113 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di definire la figura del giudice dell’ottemperanza, configurandosi perciò come norma sulla competenza.
Nello specifico, si prevede che il ricorso di ottemperanza si propone
  • al giudice che ha emesso il provvedimento da ottemperare nel caso in cui si tratti di una sentenza del G.A. passata in giudicato o di una sentenza esecutiva o di un altro provvedimento esecutivo sempre del G.A. In particolare, il legislatore dispone altresì che la competenza è del TAR anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. Si ricava, quindi, che la competenza è del Consiglio di Stato per l’ottemperanza delle sentenze con cui quest’ultimo conferma una pronuncia di primo grado con integrazione o modifica della motivazione;
  • al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da ottemperare nel caso in cui si tratti di una sentenza passata in giudicato del G.O. (o di un altro provvedimento del G.O. ad essa equiparato), di una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento equiparato per il quale non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza oppure di un lodo arbitrale esecutivo divenuto inoppugnabile.
La competenza stabilita con questa norma è una competenza funzionale.

Massime relative all'art. 113 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2051/2019

L'art. 113 del D.Lgs. n. 104/2010 stabilisce che la competenza a giudicare dei ricorsi in ottemperanza relativi a sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali confermate in grado di appello si radica, di norma, in capo ai Tribunali stessi, salvi i casi in cui il Consiglio di Stato abbia introdotto un quid novi in ordine al contenuto dispositivo o conformativo; in tali casi la competenza funzionale si radica in capo allo stesso Supremo Consesso: con l'evidente finalità di stabilire un nesso biunivoco fra giudizio di cognizione e relative statuizioni di esecuzione, infatti, l'ordinamento ascrive la competenza funzionale a giudicare in ottemperanza (con l'annessa giurisdizione di merito) all'organo che ha fissato il contenuto dispositivo e conformativo della regula juris del caso concreto.

Cons. Stato n. 1400/2019

Il giudizio di ottemperanza ha la finalità di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, sicché il giudizio di ottemperanza in relazione al giudicato del giudice ordinario è attivabile unicamente per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite (nella specie non enucleabili dal tenore della sentenza ottemperanda), e non anche a introdurre nuove questioni di cognizione, attesa la configurabilità di un giudicato a formazione progressiva soltanto in relazione alle sentenze cognitorie del giudice amministrativo, a pena di un'inammissibile invasione dell'ambito di giurisdizione riservato al giudice ordinario.

Cons. Stato n. 1394/2019

Va intrapresa la strada del ricorso in ottemperanza anche dopo l'adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, ma violativi del giudicato, senza la necessità di operare la distinzione concettuale tra elusione e violazione del giudicato, ogni qual volta il petitum sostanziale del ricorso miri a far valere non già la difformità dell'atto sopravvenuto rispetto al diritto sostanziale (in tal caso occorrendo l'ordinaria azione di annullamento), bensì la difformità specifica dell'atto rispetto al giudicato. In sostanza occorre verificare se il nuovo provvedimento sia viziato perché contrasta con le statuizioni del giudicato, ovvero sia affetto da nuovi ed autonomi vizi: nel primo caso l'azione è quella di ottemperanza, nel secondo è quella ordinaria di annullamento.

Cass. civ. n. 28573/2018

La domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario ad acta, atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.

Cass. civ. n. 13702/2018

Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato civile, adotti provvedimenti in luogo della P.A. inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato illegittimo l'indennizzo attribuito ad un privato a seguito di acquisizione in sanatoria di un fondo, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, perché di importo inferiore a quanto riconosciuto allo stesso, a titolo risarcitorio per l'illegittima espropriazione del medesimo cespite, da una precedente sentenza civile passata in giudicato).

Cass. civ. n. 10267/2018

Le modalità con cui il giudice amministrativo ha proceduto alla interpretazione della sentenza ottemperanda non possono essere oggetto di censura dinanzi alla Corte di Legittimità, poiché in sede di ottemperanza si provvede proprio all'accertamento ed alla determinazione degli effetti del giudicato. Di talché non è ammissibile la proposizione di doglianze che investono il profilo dell'interpretazione che il Consiglio di Stato ha fatto del giudicato, del comportamento tenuto dall'Amministrazione, nonché, della sua conformità al dictum del giudice di cognizione, attendendo tali vizi alle fasi tipiche del giudizio di ottemperanza.

Cons. Stato n. 1584/2018

L'atto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha sostanzialmente natura giurisdizionale e, pertanto, per la sua esecuzione è ammissibile il ricorso in ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato.

Cons. Stato n. 2769/2016

Il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato dev'essere impugnato, nel termine di decadenza, con il ricorso ordinario, che attivi, cioè, un nuovo giudizio di cognizione, quando se ne deduce l'illegittimità per la violazione di regole di azione estranee al decisum della sentenza da eseguire, mentre l'atto asseritamente emesso in violazione o in esecuzione del giudicato dev'essere impugnato con il ricorso per ottemperanza nel termine di prescrizione dell'actio iudicati, in quanto nullo ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), del c.p.a., salve le regole sulla conversione del rito, in presenza dei relativi presupposti.

Deve ritenersi ammissibile ed in ogni caso procedibile un ricorso per esecuzione del giudicato proposto ai sensi dell'art. 112 c.p.a., pur se non vi sia stata l'impugnazione del provvedimento sopravvenuto elusivo del giudicato, non potendosi ravvisare qualsivoglia preclusione o decadenza processuali in conseguenza della mancata impugnazione. L'art. 112 c.p.a., infatti, si limita a stabilire le condizioni di ammissibilità del ricorso per ottemperanza e, per quanto qui interessa, richiede la formulazione della domanda di attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, mentre l'art. 114, comma 4, c.p.a. descrive la latitudine dei poteri del giudice, in caso di accoglimento del ricorso.

Nell'ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato ed al ricorso d'esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione perché il giudice dell'ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 septies, L. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a. Se l'atto elusivo è stato emesso prima della proposizione del ricorso, non è indispensabile che il ricorrente indichi, nella sua epigrafe, gli estremi del provvedimento sopravvenuto come oggetto di impugnazione (né che ne deduca esplicitamente l'invalidità radicale, nel corpo dell'atto, né, infine, che nelle conclusioni domandi formalmente la declaratoria della sua nullità), mentre - se l'atto elusivo è stato emesso nel corso del giudizio d'ottemperanza - per la sua contestazione non occorre un atto notificato, bastando comunque una memoria difensiva.

Cons. Stato n. 2/2013

Il giudice dell'ottemperanza, come identificato per il tramite dell'art. 113 cpa, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto.

Al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative possono venire dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità. Quindi, nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda.

In caso di rigetto della domanda di nullità, proposta nei confronti di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione costituente violazione ovvero elusione del giudicato, il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.

Cons. Stato n. 360/2009

È ritualmente proposto al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, L. n. 1034 del 1971, il ricorso in ottemperanza, ove l'autorità chiamata a conformarsi al giudicato del giudice ordinario eserciti la sua attività in tutto il territorio nazionale e non nei limiti della circoscrizione di un Tar.

Cons. Stato n. 4851/2008

Ai sensi dell'art. 37, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 la competenza a decidere sui ricorsi per l'ottemperanza al giudicato dell'Autorità giudiziaria ordinaria appartiene ai Tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi al giudicato sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale, mentre in caso contrario detta competenza appartiene al Consiglio di Stato.

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