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Articolo 285 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

Dispositivo dell'art. 285 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta(1).

2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112(2).

3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione(2).

4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa(1).

4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4(3).

5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo(1).

Note

(1) I commi 1, 3, 4 e 5 sono stati modificati dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Il comma 4 è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(3) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 285 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il primo comma prevede che, qualora sia presentato un ricorso unitario per l'accesso al concordato o per l'omologazione di un ADR da parte delle società appartenenti al gruppo, possa applicarsi a tutte le società la disciplina del concordato in continuità, a prescindere dal fatto che il piano, con riferimento ad alcune di esse, preveda invece la liquidazione dei beni.
Qualora il piano unitario preveda dunque la liquidazione del patrimonio di una società ed al contempo la continuazione di un'altra società, anche rispetto alla prima non troverà applicazione l'obbligo di soddisfare i chirografari nella misura minima del 20% e l'obbligo di apportare risorse esterne pari ad almeno il 10% dell'attivo.
Affinché possa operare il più favorevole regime del concordato in continuità, tuttavia, la stessa disposizione impone di verificare che a livello di gruppo le soluzioni basate sulla continuità siano prevalenti e, quindi, che i creditori di tutte le società del gruppo, nel loro complesso, siano soddisfatti per la maggior parte con risorse derivanti dalla continuità.

In caso di presentazione di un ricorso unitario, poi, il piano può espressamente contemplare anche la stipulazione di contratti, la riorganizzazione di alcune società e persino operazioni che determinino uno spostamento di risorse infragruppo, a patto che le operazioni appena menzionate risultino, secondo la valutazione del professionista indipendente incaricato dell'attestazione del piano, funzionali alla salvaguardia della continuità aziendale (ove prevista) e al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società del gruppo. Quest'ultimo requisito, però, deve essere vagliato in maniera tale da valutare anche i possibili vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni infragruppo, ovverosia non arrestandosi all'esistenza di un pregiudizio per la società derivante da simili operazioni, bensì tenendo in considerazione anche i benefici che è possano derivare alla società in virtù della sua appartenenza al gruppo.

Tali operazioni, laddove non rispettino i requisiti appena indicati, potranno essere contestate:
  1. mediante opposizione all'omologazione del concordato, da parte dei creditori dissenzienti appartenenti a classe dissenziente (o rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto, in caso di mancata formazione delle classi) e dei soci (per la eventuale lesione che le operazioni potrebbero arrecare alla redditività ed al valore della partecipazione)
  2. mediante opposizione all'omologazione dell'ADR, da parte dei creditori non aderenti e dei soci (per la eventuale lesione che le operazioni potrebbero arrecare alla redditività ed al valore della partecipazione)
In sede di opposizione all'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare che il concordato o l'ADR assicurino ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale della società.

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