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Articolo 256 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Società con soci a responsabilità illimitata

Dispositivo dell'art. 256 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.

4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.

5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.

6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.

Spiegazione dell'art. 256 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede che, in caso di assoggettamento alla liquidazione giudiziale di una società di persone, la liquidazione giudiziale debba essere contestualmente aperta in ripercussione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si tratta di una disposizione che preesiste alla riforma del diritto concorsuale e persino alla legge fallimentare, sebbene la sua ratio ed opportunità sia ad oggi discussa dagli interpreti. In generale, si può affermare che la norma ha una sicura valenza eccezionale rispetto ai principi del diritto fallimentare, considerato che, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, l'apertura della procedura prescinde dall'accertamento del suo presupposto oggettivo (l'insolvenza del socio) e soggettivo (la qualità di imprenditore commerciale del socio), discendendo automaticamente dall'apertura della liquidazione nei riguardi della società.

La norma è applicabile esclusivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. E' oramai superato l'orientamento che ne prospettava l'applicazione anche al socio unico di s.r.l. o di s.p.a., mentre la giurisprudenza afferma la sua sicura operatività nei confronti del socio accomandante che abbia violato il divieto d'immistione (art. [[n2320cc)]].

Peraltro, il secondo comma dispone l'estensione della liquidazione anche nei confronti di coloro che non siano più soci (o soci illimitatamente responsabili) al momento dell'apertura della procedura, ma che siano comunque fuoriusciti dalla società entro l'anno precedente, a patto che l'insolvenza della società sia riferibile ad obbligazioni preesistenti l'exit del socio. Si ritiene tuttavia che il termine non operi e che l'ex-socio possa essere in ogni momento assoggettato alla procedura qualora il fatto che ha comportato la fuoriuscita dalla società (recesso; morte; esclusione) o la cessazione della responsabilità limitata non sia stato iscritto nel registro delle imprese.

Mentre il primo comma si riferisce ai soci palesi di società regolare, il quarto ed il quinto comma sanciscono l'applicabilità della medesima regola anche nei confronti:
  • dei soci occulti di società regolare (co. 4)
  • della società di fatto/occulta della quale si accerti essere socio l'imprenditore (individuale o collettivo) inizialmente assoggettato alla procedura: si tratta della fattispecie più problematica, dal momento che con la riforma il legislatore ha puntualizzato l'operatività dell'estensione anche nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia stata inizialmente aperta nei confronti di una società che risulti poi partecipare ad una più ampia società di fatto con altre persone fisiche o società. In questo modo, si ritiene che il legislatore abbia voluto accogliere l'orientamento giurisprudenziale volto ad estendere il campo applicativo della norma anche alla c.d. super-società di fatto.

Massime relative all'art. 256 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 24247/2025

Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII.

Cass. civ. n. 28650/2024

L'art. 147, comma 4, L. Fall. (ora art. 256 CCII) si applica ai soci di una società irregolare, anche nella forma della società in accomandita semplice, in quanto l'art. 2297 c.c. prescrive che, in mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese, sia impossibile una limitazione della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. Né giova il richiamo dell'art. 2317 c.c. alla figura della società in accomandita irregolare, qualora manchi l'indicazione e la rappresentazione all'esterno del particolare tipo di società il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Diversamente, verrebbe meno la ratio della autonomia patrimoniale delle società di persone che è, appunto, quella di tutelare i creditori della compagine, offrendo loro un patrimonio sul quale far valere i propri diritti (Nella specie, la prima sezione civile della Corte, con l'ordinanza n. 28650/2024, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di non estendere il fallimento a un socio sulla base del solo contenuto del contratto sociale, non reso pubblico, che limitava la partecipazione del socio medesimo alle obbligazioni sociali fino all'avveramento di una condizione, ritenendo sino a quel momento tale situazione assimilabile a quella dei soci accomandanti).

Cass. civ. n. 24633/2021

Al fine dell'applicazione dell'art. 147 L. Fall., è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla società occulta, cioè realmente esistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto.

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