(massima n. 1)
L'art. 147, comma 4, L. Fall. (ora art. 256 CCII) si applica ai soci di una societā irregolare, anche nella forma della societā in accomandita semplice, in quanto l'art. 2297 c.c. prescrive che, in mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese, sia impossibile una limitazione della responsabilitā illimitata e solidale di tutti i soci. Né giova il richiamo dell'art. 2317 c.c. alla figura della societā in accomandita irregolare, qualora manchi l'indicazione e la rappresentazione all'esterno del particolare tipo di societā il cui atto costitutivo non č stato iscritto nel registro delle imprese. Diversamente, verrebbe meno la ratio della autonomia patrimoniale delle societā di persone che č, appunto, quella di tutelare i creditori della compagine, offrendo loro un patrimonio sul quale far valere i propri diritti (Nella specie, la prima sezione civile della Corte, con l'ordinanza n. 28650/2024, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di non estendere il fallimento a un socio sulla base del solo contenuto del contratto sociale, non reso pubblico, che limitava la partecipazione del socio medesimo alle obbligazioni sociali fino all'avveramento di una condizione, ritenendo sino a quel momento tale situazione assimilabile a quella dei soci accomandanti).